Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altri Atenei (art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
I professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse; per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali (articolo 6, comma 11, della legge 240/2010).
I criteri per la stipula delle suddette convenzioni sono contenuti nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167.
Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate anche con enti pubblici di ricerca (articolo 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35).
Normativa di riferimento
Autorizzazione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri (art. 6, comma 12 della legga 30 dicembre 2010, n. 240)
I professori e i ricercatori di ruolo a tempo definito possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali (articolo 6, comma 12 della Legge 240/2010). Il Rettore procede al rilascio dell’autorizzazione acquisito il parere del Consiglio del Dipartimento che delibera tenuto conto del parere delle Scuole interessate.
Normativa di riferimento