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 AteneoStatuto e normativaRegolamento su fondo interno finalizzato
2344

Regolamento su fondo interno finalizzato

ULTIMO AGGIORNAMENTO
04.07.2001
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(Regolamento di cui all’art. 6, comma 13, della legge 15/571997, n. 127)

Art. 1

L’Università degli studi di Firenze, provvede alla costituzione di un fondo interno finalizzato a compensare il maggior impegno professionale e le connesse responsabilità civili, penali ed amministrative assunte individualmente dal personale tecnico afferente l’Area degli Uffici Tecnici compresa quella dell’Ambiente e Sicurezza, composto da una quota pari all’ 1 % del costo preventivato di un’opera o di un lavoro o forniture di arredi tecnici ed attrezzature corredati di progetto per i seguenti interventi:

  • Nuove costruzioni;
  • Ristrutturazioni edilizie definite ai sensi art. 31 Legge nr. 457/78, Legge Regionale nr. 59/80 - allegato A - e successive modificazioni;
  • Manutenzioni edilizie definite ai sensi art. 31 della Legge nr. 457/78. Legge Regionale nr. 59/80 - Allegato A - e successive modificazioni;

Il fondo è altresì costituito da una quota pari al 50% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, relativi alla programmazione edilizia di Ateneo.
In presenza di attività parziale di progettazione, concorre alla formazione del fondo interno la quota dell’1% definita dall’applicazione della tab. B della Legge n° 143 del 02.03.949 (tariffe professionali).
Concorre infine alla formazione del fondo interno la quota parte dell’1% definita dall’applicazione della Tabella B voci a), b) della L.n. 143/49 sopra richiamata relativa alle attività del Coordinatore unico e del Responsabile unico di procedimento svolte per l’assolvimento degli incarichi assegnati all’esterno dell’Amministrazione.
Il fondo interno è ripartito tra il personale dell’Area che redige direttamente il progetto o gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva. Il Coordinatore unico, il Responsabile del procedimento ed i loro collaboratori.

Art. 2

Per area tecnica deve intendersi l’organismo tecnico-amministrativo che, nell’ambito della gestione di un Ateneo, assolve agli adempimenti di competenza propri dell’Ufficio Tecnico.

Art. 3

Assume responsabilità di Coordinatore unico, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 216/95 ed agli effetti dell’art. 6 comma 13 della L.n. 127/97, in assenza di nomina, il personale di qualifica funzionale Coordinatore Generale degli Uffici Tecnici, incaricato della direzione di Area degli Uffici Tecnici con Ordinanza del Direttore Amministrativo
Assume ruolo di Responsabile unico di Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 216/95 ed agli effetti dell’art. 6 comma 13 della L. n. 127/97, in assenza di nomina, il personale incaricato della direzione di Uffici dell’Area Tecnica con Ordinanza del Direttore Amministrativo.
La nomina di responsabile unico di procedimento viene effettuata di norma su proposta del Coordinatore Generale.

Art. 4

Il fondo viene ripartito con le seguenti modalità:
Per tenere conto dell’intera attività svolta dalla struttura tecnica viene destinata un’aliquota fissa del 30% del fondo interno ad una ripartizione del personale afferente all’Area, effettuata secondo gli indici riportati nella seguente tabella:

  • Fascia 1 livelli fino al V compreso indice 1.2
  • Fascia 2 livelli VI-VII indice 1.5
  • Fascia 3 livelli VIII,IX,I-II R.S. indice 1.8
    La determinazione della quota individuale deve essere effettuata in funzione della presenza in servizio nell’anno di riferimento.

La rimanente quota del 70% del fondo interno viene ripartita con le modalità riportate nella seguente tabella:

  1. Coordinatore unico 10%
  2. Responsabile unico di procedimento 10%
  3. 3.1 Estensione e firma di progetto da parte di tecnico abilitato professionalmente 20%
    3.2 Estensione e firma di responsabilità di atto di pianificazione generale particolareggiata, esecutiva, relativo alla programmazione edilizia di Ateneo.
  4. Gruppo di lavoro per la progettazione
    Redazione di:
    • relazioni ed elaborazioni tecniche-grafiche 20%
    • computo metrico e stima, analisi prezzi unitari, lista di categorie di lavoro, capitolato speciale di appalto 16%
    • capitolato generale, schemi preliminari, documentazione di supporto 4%
  5. Servizio informatico e tecnico di supporto
    • elaborazione disegni di progetto ed adeguamenti informatici 8 %
  6. Servizio amministrazione-contabile e supporto alla progettazione
    • dattilografia di elaborati
    • predisposizione di pratiche per l’approvazione da parte di Enti competenti sulle procedure edilizie 12

L’erogazione del fondo interno finalizzato all’incentivazione per la progettazione viene prevista tramite due pagamenti annuali:

  • un acconto - emesso nell’ultimo trimestre dell’anno in riferimento, determinato con una percentuale non superiore al 40% del fondo interno ripartito l’anno precedente:
  • un saldo - emesso entro il primo semestre dell’anno successivo all’anno di riferimento

Art. 5

Ai sensi della L. n. 109/94 e della successiva modifica art. 17 comma 3° L.n. 216/95 l’Amministrazione universitaria si fa carico degli oneri derivanti dall’iscrizione agli Ordini
professionali per il personale tecnico che opera nell’Area in possesso della qualifica funzionale e del titolo professionale abilitante.
Ai sensi della L.n. 109/94 e della successiva modifica art. 17 comma 4° L.n. 216/95 l’Amministrazione universitaria si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Le imputazioni sono effettuate su pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 6

La costituzione e la ripartizione del fondo di cui al presente regolamento decorre dall’1.01.1997.

 
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04.07.2001
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