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 AteneoStatuto e normativaRegolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente
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Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente

ULTIMO AGGIORNAMENTO
29.05.2001
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Art. 1. Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente presso l’Università degli Studi di Firenze.
  2. Per diploma di laurea s’intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto del Ministro dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.
  3. Per laurea (L) e per laurea specialistica (LS) s’intendono quelle così definite dal decreto di cui al precedente co. 2.

Art. 2. Accesso alla qualifica di dirigente.

  1. L’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l’Università degli Studi di Firenze avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per esami.
  2. Il bando di concorso è emanato dal Direttore Amministrativo nell’ambito dei posti disponibili nella pianta organica del personale dirigente definita dal Consiglio di Amministrazione e previo accertamento, da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, delle relative risorse economiche.

Art. 3. Bando di concorso

  1. Il bando di concorso deve indicare:
    1. il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
    2. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
    3. i requisiti soggettivi generali e particolari per l’ammissione all’impiego;
    4. i titoli di studio richiesti;
    5. l’individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire;
    6. le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;
    7. l’indicazione delle materie e del contenuto delle prove;
    8. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
    9. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
  2. 2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
  3. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
  4. 4. Del contenuto del bando viene data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali.
  5. 5. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi ed esami. Il medesimo bando è altresì affisso, per tutta la durata utile, all’albo dell’Università degli Studi di Firenze, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università ed inserito nel sito Internet. Un appropriato estratto del bando medesimo deve essere altresì pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

Art. 4. Requisiti per l’ammissione al concorso

  1. Per l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
    1. dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di diploma di laurea, ovvero muniti di laurea (L) nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o di laurea (L) nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare. Per coloro che sono entrati nelle predette qualifiche a seguito di corso-concorso, il periodo di effettivo servizio è ridotto a quattro anni.
    2. soggetti, muniti di diploma di laurea ovvero muniti di laurea (L) nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare, in possesso della qualifica dirigenziale in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con almeno due anni di effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.
    3. soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, non in possesso né di diploma di laurea né di laurea (L).
  2. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, tenuto conto delle caratteristiche dell’incarico dirigenziale da ricoprire, l’università degli Studi di Firenze, potrà altresì indire distinte procedure concorsuali che prevedano la partecipazione di candidati in possesso dei seguenti requisiti alternativi:
    1. soggetti muniti di diploma di laurea, di laurea specialistica (LS), nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private riconosciute, nelle materie previste dal bando di concorso;
    2. soggetti muniti di diploma di laurea, di laurea specialistica (LS), in possesso della qualifica di dirigente in strutture o enti privati, con almeno cinque anni di effettivo esercizio nelle funzioni dirigenziali.
  3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui al precedente co. 1 devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell’organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell’amministrazione o dell’ente al quale il candidato appartiene. Sono da considerare incarichi equiparati a quelli dirigenziali gli incarichi che richiedono l'esercizio delle funzioni di cui al successivo comma 4.
  4. Per esercizio di funzioni dirigenziali, di cui ai precedenti co. 1, lett. b), e co. 2, lett. b), si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell’ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell’amministrazione di appartenenza del candidato.
  5. Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.

Art. 5. Termine delle procedure concorsuali.

  1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore Amministrativo stabilisce e comunica al Consiglio di Amministrazione il termine entro il quale deve concludersi la procedura concorsuale.
  2. Il Direttore Amministrativo può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.
  3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui al comma precedente, il Direttore Amministrativo, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6. Commissione esaminatrice.

  1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Amministrativo che stabilisce il termine entro il quale deve concludere i propri lavori ed è formata da tre o cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, avvocati dello stato, ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale.
  2. Non possono far parte della commissione esaminatrice :
    1. i componenti degli organi di governo ed il Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze;
    2. coloro che ricoprono cariche politiche;
    3. i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
    4. coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste ai sensi dell’art. 51 c. 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e dalla normativa vigente.

Art. 7. Adempimenti della commissione esaminatrice

  1. Nella prima riunione convocata dal Direttore Amministrativo i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell’elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 lett. d.
  2. La Commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l’imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie a che nessun candidato possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove cui sarà sottoposto.
  3. Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove
  4. Le prove orali sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della Commissione

Art. 8. Prove preselettive

  1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, il Direttore Amministrativo potrà disporre, con provvedimento motivato, l’effettuazione di una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di quesiti a risposta multipla sul programma delle prove concorsuali scritte ed orali.
  2. Per l’espletamento delle procedure preselettive ovvero per la predisposizione dei test preselettivi l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia .
  3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9. Svolgimento della prova di esame

  1. Il concorso consiste nel superamento di una o più prove scritte, nonché di un colloquio.
  2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico-operativo, la preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all’analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle università.
  3. Il colloquio sarà diretto ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficacia ed economicità organizzativa di questioni connesse con le attività istituzionali delle università, con specifici riferimenti alle professionalità richieste dalla posizione dirigenziale da ricoprire. Il colloquio concorre altresì alla valutazione:
    1. della preparazione tecnica di base e della cultura generale del candidato;
    2. dell’attitudine del candidato, anche in relazione all’esperienza professionale posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali.
  4. 4. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa
  5. 5. I voti delle prove sono espressi in trentesimi. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino una votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 24/30.
  6. 6. Il diario delle prove d'esame sarà reso noto ai candidati, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte e venti giorni prima del colloquio, a cura del responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art.8, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10. Formazione della graduatoria e approvazione degli atti.

  1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio
  2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Amministrativo, e conserva validità per un periodo di 18 mesi dalla data della sua approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova. Il relativo provvedimento è pubblicato nell’albo e nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, nonché inserito nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 Ciclo di attività formative.

  1. I candidati vincitori dei concorsi di cui al presente regolamento partecipano, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, per un periodo non superiore a 6 mesi, ad attività ed esperienze formative rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali.
  2. Tale formazione potrà avvenire mediante la partecipazione a stage o percorsi formativi svolti presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private di importanza nazionale o internazionale, secondo modalità, stabilite dal Direttore Amministrativo, che assicurino l’acquisizione di esperienze professionali connesse con il conferimento del predetto incarico dirigenziale.
  3. Il periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei dirigenti delle università, decorre dal conferimento del primo e specifico incarico dirigenziale.

Art. 12. Norme finali e transitorie.

  1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.
  2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 
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