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Attività di Ricerca

ULTIMO AGGIORNAMENTO
21.11.2019
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I professori e i ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, è loro garantita la libertà di insegnamento e di ricerca (art 2 dello Statuto).

Sono tenuti a presentare al Consiglio del Dipartimento di afferenza ogni tre anni, ai sensi del DPR 382/80, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio di servizio precedente.

I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca sono definiti dall’ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva dell’Ateneo a valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato sulla base dei propri regolamenti in materia di valutazione.

Normativa di riferimento

  • Artt. 18, 22, 33 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382
  • Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
  • Art 2 Statuto dell’Università degli Studi di Firenze (pdf)
  • Art. 6 del Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e   8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240. (pdf)
  • Delibera  Anvur  n. 132 del 13 settembre 2016 relativa ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 (pdf esterno)
 
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