La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi di cui alla L. 104/92 deve sottoporsi ad apposita visita medico-legale, da prenotare presso l’INPS per il tramite del proprio medico curante.
Beneficiari
Requisiti
Benefici
La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi può beneficiare di 3 giorni di permesso mensile. Viene meno la figura del referente unico. I permessi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, possono essere riconosciuti, su richiesta del dipendente, a più soggetti beneficiari, sopra indicati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. L’alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro. I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti il mese successivo.
I genitori anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età fino ai 12 anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, di:
Il suddetto prolungamento decorre dalla conclusione del periodo di congedo parentale teoricamente fruibile. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
I periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al compimento dei 12 anni del bambino. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
Il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:
L’accesso ai benefici di cui sopra può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 annidi età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge 423 del 27 ottobre 1993).
Richiesta permessi ai sensi della legge 104/1992
Dichiarazione di parentela
Legge 104/1992 (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 3 e 6)
Legge 423 del 27/10/1993, art. 2 commi 2 e 3 bis)
Legge n. 114 dell’ 11/08/2014 art. 25
Art. 8 c 1 D.Lgs. n. 80/2015
Circolare INPS 28/12/2009 n. 131
Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 41 del 15/05/2009.
Parere Dipartimento Funzione Pubblica 23/10/2009
Circolare INPS 01/03/2011
Circolare INPS 100/2012
(art.42 D.Lgs. n. 151/2001)
E’ possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni, nell’arco della vita lavorativa, per assistere il disabile, come prevede l’art. 42 del DLgs 151/01, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa di servizio.
La platea dei beneficiari, definita ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 119/11, prevede il seguente ordine di priorità:
L’effettiva convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza.
Due anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i periodi di congedo richiesti “rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2 , della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari”.
Durante il predetto congedo i beneficiari non potranno svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e dovranno, al rientro in servizio, produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale circostanza.
Il congedo, come già i permessi di cui all’art. 33 c. 3, della legge 104/1992 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (referente unico). Nel caso, invece, di assistenza a figli con handicap grave, i genitori, anche adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire alternativamente; negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale.
Per il periodo spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione , con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera (circolare INPS n. 6 del 16/01/2014).
I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.
Richiesta congedo straordinario (art.42 D.Lgs. n. 151/2001)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla fine del periodo di congedo
Art. 42 comma 5, art.43 comma 2 e art. 45 comma 2 del D.Lgs. 151/2001
Art. 4 comma 2, comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall’art. 80 comma 2 della legge 388/2000
Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007)
Art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011
Sentenza della corte Costituzionale 18 Luglio 2013, n. 203
Circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013
Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014
Il dipendente portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assista un disabile può cumulare i permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992. Resta inteso che il dipendente in questione debba effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali del familiare disabile. (Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 185 del 2003)
Il dipendente non disabile che assista un portatore di handicap grave (dipendente)che fruisca già dei permessi dell’art. 33 può essere beneficiario dei permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992 qualora sussistano i seguenti presupposti:
Il dipendente che assiste più familiari in situazione di handicap grave può cumulare i permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992 quando si tratti di coniuge o parenti/affini entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 119/2011).
Art. 6 del D.Lgs n. 119/2011
Circolare INPS n. 37/1999
Parere 185 del 2003 del Dipartimento della Funzione Pubblica
Circolare INPS n. 128/2003
Istanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 agosto 2006
Art. 6 del D.Lgs n. 119/2011
Circolare INPS n. 100/2012
Parere DFP del 5 novembre 2012