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 PersonaleRapporti di lavoroDocenti e ricercatori di ruoloCongedo straordinario e Permessi legge 104
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Congedo straordinario di 2 anni e Permessi retribuiti (legge 104)

ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.06.2023
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Permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92

(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate art. 3 comma 3 e art. 33 comma3 e 6 L. 104/92)

La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi di cui alla L. 104/92 deve sottoporsi ad apposita visita medico-legale, da prenotare presso l’INPS per il tramite del proprio medico curante.

Beneficiari

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora i genitori il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Requisiti

  • essere lavoratori dipendenti;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92 riconosciuta da apposita Commissione Medica Integrata;
  • mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave le uniche deroghe sono:
    • nel caso in cui il disabile si trovi nella necessità di dover effettuare visite o terapie al di fuori della struttura, che non siano garantite dalla stessa. (dovrà essere prodotta all’amministrazione idonea documentazione);
    • quando l’assistenza da parte di un genitore o di un familiare sia richiesta dai sanitari della struttura;
    • in caso di stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine del disabile.

Benefici

La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi può beneficiare di 3 giorni di permesso mensile. Viene meno la figura del referente unico. I permessi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, possono essere riconosciuti, su richiesta del dipendente, a più soggetti beneficiari, sopra indicati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. L’alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro. I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti il mese successivo.

I genitori anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età fino ai 12 anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, di:

  • tre giorni di permesso mensile
  • prolungamento del congedo parentale previsto fino al 12° anno di età del bambino, fruibile in maniera continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore ai 3 anni, comprensivo quindi dei periodi di astensione facoltativa.

Il suddetto prolungamento decorre dalla conclusione del periodo di congedo parentale teoricamente fruibile. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

I periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al compimento dei 12 anni del bambino. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:

  • tre giorni di permesso mensile

L’accesso ai benefici di cui sopra può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 annidi età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Trattamento economico

I permessi giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge 423 del 27 ottobre 1993).

Modulistica

Richiesta permessi ai sensi della legge 104/1992

Dichiarazione di parentela

Normativa

Legge 104/1992 (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 3 e 6)

Legge 423 del 27/10/1993, art. 2 commi 2 e 3 bis)

Legge n. 114 dell’ 11/08/2014 art. 25

Art. 8 c 1 D.Lgs. n. 80/2015

Circolare INPS 28/12/2009 n. 131

Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 41 del 15/05/2009.

Parere Dipartimento Funzione Pubblica 23/10/2009

Circolare INPS 01/03/2011

Circolare INPS 100/2012

 

Congedo straordinario di 2 anni

(art.42 D.Lgs. n. 151/2001)

E’ possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni, nell’arco della vita lavorativa, per assistere il disabile, come prevede l’art. 42 del DLgs 151/01, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa di servizio.

Beneficiari

La platea dei beneficiari, definita ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 119/11, prevede il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente con il portatore di handicap grave;
  2. il padre o la madre, anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio), in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli e delle sorelle.

L’effettiva convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza.

Durata e modalità di fruizione

Due anni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i periodi di congedo richiesti “rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2 , della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari”.

Durante il predetto congedo i beneficiari non potranno svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e dovranno, al rientro in servizio, produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale circostanza.

Il congedo, come già i permessi di cui all’art. 33 c. 3, della legge 104/1992 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (referente unico). Nel caso, invece, di assistenza a figli con handicap grave, i genitori, anche adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire alternativamente; negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale.

Trattamento economico

Per il periodo spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione , con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera (circolare INPS n. 6 del 16/01/2014).

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

Richiesta congedo straordinario (art.42 D.Lgs. n. 151/2001)

Modulistica

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla fine del periodo di congedo

Modulistica

Normativa

Art. 42 comma 5, art.43 comma 2 e art. 45 comma 2 del D.Lgs. 151/2001

Art. 4 comma 2, comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall’art. 80 comma 2 della legge 388/2000

Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007)

Art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011

Sentenza della corte Costituzionale 18 Luglio 2013, n. 203

Circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013

Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014

Cumulabilità dei permessi

Il dipendente portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assista un disabile può cumulare i permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992. Resta inteso che il dipendente in questione debba effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali del familiare disabile. (Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 185 del 2003)

Il dipendente non disabile che assista un portatore di handicap grave (dipendente)che fruisca già dei permessi dell’art. 33 può essere beneficiario dei permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992 qualora sussistano i seguenti presupposti:

  • Mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in condizione di dare assistenza;
  • Effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire altre che dei permessi allo stesso spettanti, anche dell’assistenza da parte di altro familiare;
  • I giorni di permesso dei due soggetti devono essere usufruiti nelle stesse giornate. Possono essere eventualmente fruiti in giornate diverse per svolgere attività per conto del disabile per le quali non sia necessaria la sua presenza.

Il dipendente che assiste più familiari in situazione di handicap grave può cumulare i permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992 quando si tratti di coniuge o parenti/affini entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 119/2011).

Normativa

Art. 6 del D.Lgs n. 119/2011

Circolare INPS n. 37/1999

Parere 185 del 2003 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare INPS n. 128/2003

Istanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 agosto 2006

Art. 6 del D.Lgs n. 119/2011

Circolare INPS n. 100/2012

Parere DFP del 5 novembre 2012