Il dipendente ha diritto, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad usufruire di congedo straordinario per contrarre matrimonio. Il congedo si applica anche per le unioni civili.
Il congedo ha durata di 15 giorni senza soluzione di continuità e la data delle nozze deve essere compresa in tale periodo.
Non si applica la riduzione di 1/3 prevista per il primo giorno di congedo straordinario.
I giorni di congedo per matrimonio o per unione civile si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare previsti per il congedo straordinario.
Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il dipendente può inoltrare la richiesta, indirizzata al Direttore Generale, utilizzando l’apposito modulo (vai alla pagina della modulistica), anche via e-mail a: personaledocente(AT)unifi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Intera retribuzione.