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Congedo per matrimonio o per unione civile

ULTIMO AGGIORNAMENTO
08.07.2020
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Il dipendente ha diritto, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad usufruire di congedo straordinario per contrarre matrimonio. Il congedo si applica anche per le unioni civili.

Il congedo ha durata di 15 giorni senza soluzione di continuità e la data delle nozze deve essere compresa in tale periodo.

Non si applica la riduzione di 1/3 prevista per il primo giorno di congedo straordinario.

I giorni di congedo per matrimonio o per unione civile si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare previsti per il congedo straordinario.

Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Iter Procedurale

Il dipendente può inoltrare la richiesta, indirizzata al Direttore Generale, utilizzando l’apposito modulo (vai alla pagina della modulistica), anche via e-mail a: personaledocente(AT)unifi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento.

Trattamento economico

Intera retribuzione.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 37 e 40
  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3 (commi 39 e 40)
  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22 (comma 23)
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 (comma 20)