Al dipendente possono essere concessi, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, congedi straordinari per gravi motivi anche familiari.
La richiesta di congedo, debitamente motivata e documentata, deve essere vistata preventivamente dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.
I giorni di congedo per motivi familiari si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare previsti per il congedo straordinario.
Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Iter Procedurale
Il dipendente può inoltrare la richiesta, indirizzata al Direttore Generale e vistata dal Direttore di Dipartimento, utilizzando l’apposito modulo, anche via e-mail a: personaledocente(AT)unifi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Trattamento economico
Riduzione di 1/3 degli assegni spettanti per il primo giorno di ogni assenza (ivi compresa l’assenza di un solo giorno)
Normativa di riferimento
Il dipendente può richiedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e del D.M. 21 luglio 2000, n. 278 artt.2 e 3, un periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, di congedo per gravi e documentati motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile anche non conviventi, nonché dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
La documentazione relativa alla grave infermità deve essere rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Il congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di un familiare nel caso in cui il dipendente non abbia più la possibilità di usufruire dei 3 giorni di permesso.
I giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo si computano nel limite dei due anni.
Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali: il dipendente può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
La richiesta di congedo, debitamente motivata e documentata, deve essere vistata preventivamente dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.
Iter Procedurale
Il dipendente può inoltrare la richiesta, indirizzata al Direttore Generale e vistata dal Direttore di Dipartimento, utilizzando l’apposito modulo, anche via e-mail a: personaledocente(AT)unifi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Trattamento economico
Senza retribuzione
Normativa di riferimento
Il dipendente può presentare, ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, motivata domanda di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia per un periodo non superiore ai 12 mesi.
L’Amministrazione, per ragioni di servizio, può respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata della aspettativa.
L’aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio.
Due periodi di aspettativa si considerano continuativi quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
La durata complessiva dell’aspettativa non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto il limite previsto di durata e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa di durata non superiore a sei mesi.
Il periodo di aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
La richiesta di congedo, debitamente motivata e documentata, deve essere vistata preventivamente dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.
Iter Procedurale
Il dipendente può inoltrare la richiesta, indirizzata al Direttore Generale e vistata dal Direttore di Dipartimento, utilizzando l’apposito modulo, anche via e-mail a: personaledocente(AT)unifi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Trattamento economico
Senza retribuzione
Normativa di riferimento