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Attività soggette ad autorizzazione

ULTIMO AGGIORNAMENTO
03.11.2010
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Sono soggette ad autorizzazione preventiva le seguenti attività:

  1. le attività scientifiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio di attività professionale;
  2. le perizie affidate da soggetti privati;
  3. la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività comunque svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale;
  4. la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto dall’articolo 3 lettera j);
  5. la partecipazione a concorsi d’idee;
  6. l’attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall’articolo 61 della legge 133/2008;
  7. l’assunzione di cariche in fondazioni.

E’ altresì soggetta ad autorizzazione, nelle forme e con le modalità di cui al relativo regolamento di ateneo, la partecipazione alle società previste dal decreto legislativo n. 297/1999 (spin-off).

Non potranno essere autorizzate le attività o gli incarichi di collaborazione previsti dal presente articolo qualora comportino un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l’assolvimento dei compiti istituzionali.

 
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03.11.2010
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