Sono soggette ad autorizzazione preventiva le seguenti attività:
- le attività scientifiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio di attività professionale;
- le perizie affidate da soggetti privati;
- la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività comunque svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale;
- la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto dall’articolo 3 lettera j);
- la partecipazione a concorsi d’idee;
- l’attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall’articolo 61 della legge 133/2008;
- l’assunzione di cariche in fondazioni.
E’ altresì soggetta ad autorizzazione, nelle forme e con le modalità di cui al relativo regolamento di ateneo, la partecipazione alle società previste dal decreto legislativo n. 297/1999 (spin-off).
Non potranno essere autorizzate le attività o gli incarichi di collaborazione previsti dal presente articolo qualora comportino un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l’assolvimento dei compiti istituzionali.