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Decreto rettorale, 18 febbraio 2009, n. 303 (prot. n. 12650)
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.
IL RETTORE
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’articolo 18;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2009, con la quale viene stabilito il numero dei rappresentanti da eleggere ed i principi a cui il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio si deve attenere;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 4 febbraio 2009 con la quale viene approvato il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio;
- VISTO il parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta del 17 febbraio 2009;
DECRETA
E’ emanato il seguente Regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio:
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le elezioni di 5 rappresentanti degli studenti nei singoli Consigli dei Corsi di Studio, previsti dall’articolo 18 dello Statuto d’Ateneo: Consigli di Corso di Laurea, Consigli di Corso di Laurea Magistrale, Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, Consigli di Corso di Laurea di Classe o Interclasse.
Articolo 2
Indizione
1. I Presidi di Facoltà indicono e disciplinano le elezioni, predisponendo prioritariamente l’elenco degli aventi diritto al voto.
Articolo 3
Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti iscritti, per l’anno accademico in cui si svolgono le elezioni, al Corso di Studio o ai Corsi di Studio gestiti dal Consiglio per cui sono indette le elezioni.
2. L’elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti alla data delle votazioni; l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti alla data di presentazione delle candidature.
Articolo 4
Sistema elettorale
1. Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale di liste concorrenti, salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
2. Ciascuna lista deve essere presentata, entro i termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, da almeno cinque elettori e sottoscritta anche dagli stessi candidati per accettazione.
3. Le liste dei candidati possono essere contraddistinte con una breve denominazione o sigla; se una lista adotta la stessa denominazione o sigla di una lista presente contemporaneamente nella elezione per il Consiglio di Facoltà, è sufficiente la sola sottoscrizione di uno dei due delegati della lista di Facoltà, oltre a quella dei candidati per accettazione.
4. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare il numero degli eligendi.
5. A ciascuna lista regolarmente presentata viene assegnato, in base a sorteggio, un numero d’ordine progressivo che la contraddistingue; successivamente le liste presentate vengono pubblicate sui siti web dei rispettivi Corsi di Studio, e sui siti web della Facoltà interessata e dell’Ateneo, ed affisse poi all’interno dei Seggi elettorali nei giorni di votazione.
6. Laddove non sia stata presentata alcuna lista, si procederà ugualmente alla votazione; in tal caso tutti gli elettori sono anche eleggibili ed il voto può essere espresso a favore di un qualunque studente elettore: scrivendo sulla scheda il cognome o cognome e nome del nominativo prescelto; in caso di omonimia sarà necessaria anche l’indicazione della data di nascita o di altro dato dello studente prescelto.
Articolo 5
Modalità di voto
1. Il voto di lista ed il voto di preferenza si esprimono scrivendo, nei rispettivi spazi della scheda elettorale, il numero d’ordine che contraddistingue la lista ed il nominativo di un solo candidato appartenente alla lista prescelta.
2. Il voto è valido qualora, in assenza di casi di omonimia, sia indicato anche solo il nominativo del candidato.
Articolo 6
Ufficio Elettorale di Facoltà
1. A tutto il procedimento elettorale sovrintende un Ufficio Elettorale di Facoltà, costituito da un delegato del Preside e da altri due componenti appartenenti al personale della Facoltà.
2. In caso di elezioni concomitanti con quelle dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, le operazioni di voto si possono svolgere presso i Seggi costituiti per l’elezione del Consiglio di Facoltà; a chiusura delle operazioni elettorali dei Seggi, le schede utilizzate per la votazione per i Consigli di Corso di Studio vengono consegnate all’Ufficio Elettorale della Facoltà, che provvede successivamente alle operazioni di scrutinio.
Articolo 7
Eletti
1. Per l’individuazione dei rappresentanti eletti si procede come segue.
2. Si calcola la cifra elettorale di una lista, data dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto; poi la cifra individuale di ciascun candidato, costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.
3. Per l’attribuzione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e 5; fra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, si scelgono quindi i primi cinque più alti.
4. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria; se una lista assegnataria di posti è carente di candidati, si assegnano i posti eccedenti alle altre liste scorrendo nella graduatoria dei quozienti suddetti.
5. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, a parità di quest’ultima per sorteggio.
6. Nel caso in cui l’elezione sia avvenuta secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 6, risultano eletti gli studenti che hanno riportato maggiori voti; in caso di parità prevale il più giovane di età.
Articolo 8
Nomina dei rappresentanti
1. I Presidi di Facoltà provvedono alla nomina degli eletti; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni, e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.
2. La mancata elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero previsto in ciascun Consiglio di Corso di Studio non inficia la composizione dell’Organo.
3. I Presidi possono delegare i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio ad indire eventuali elezioni suppletive.
Articolo 9
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto, e compatibile con il presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.
Firenze, 18 febbraio 2009
IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli