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 26-Nov-2009   Stampa la pagina corrente   Stampa tutto   Mostra la posizione di questa pagina nella mappa

Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi

Nell'ambito delle finalità e del metodo della ricerca scientifica, l'Università può svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della compatibilità con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca.
L'Università può inoltre svolgere altre attività per conto terzi nel rispetto della priorità dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca di ciascuna struttura, nonché delle attività di cui ai commi 3 e 4; sono comunque fatti salvi i casi nei quali la legge espressamente obbliga l'Università a rilasciare pareri e certificazioni. (art. 6 commi 4 e 5 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze)

Regolamento

(approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 10 e 19/4/2002 ed emanato con Decreto del Rettore n. 445 del 14 Maggio 2002)

Art. 1.
Attività assoggettabili al presente regolamento

Il presente regolamento disciplina criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività commissionate da terzi di cui all’art. 6, commi 4 e 5, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.

In particolare:

  1. contratti per ricerche, consulenze, prestazioni non ricorrenti;
  2. contratti per commesse di didattica;
  3. contratti per prestazioni a tariffa.

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’Università purché non ostacolino il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca dell’Ateneo.

Art. 2
Impiego di docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, nonché addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione

La partecipazione del personale docente e ricercatore e dei collaboratori linguistici all’attività commissionata da terzi è libera. Deve comunque essere svolta nell’ambito delle competenze dell'area disciplinare di appartenenza. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all’attività scientifica e didattica nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell'Università pubblica. L’Unità Amministrativa è tenuta a verificare tali compatibilità, sia in fase di approvazione della proposta, sia al termine della prestazione, utilizzando gli strumenti di analisi e verifica disponibili. Quando questa partecipazione consiste nello svolgimento di attività di didattica l’Unità Amministrativa è tenuta ad acquisire il parere preventivo delle strutture didattiche interessate - che potranno a loro volta utilizzare gli strumenti di analisi e verifica disponibili - sul fatto che lo svolgimento dell’attività non crei impedimento o danno allo svolgimento della didattica istituzionale.

Il personale tecnico o amministrativo può partecipare allo svolgimento di attività per conto terzi compatibilmente con gli obblighi di servizio relativi alle attività istituzionali. Deve comunque essere svolta nell'ambito delle rispettive competenze.

Gli addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da terzi previo incarico di lavoro autonomo da parte dell’Unità Amministrativa, purché tale attività non crei impedimento o danno allo svolgimento degli impegni precedentemente assunti e nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti.

Le attività commissionate da terzi svolte dai Dipartimenti sono verificate annualmente dal Nucleo di Valutazione sotto il profilo degli effetti prodotti, alla luce dei resoconti dell’attività Didattica e di Ricerca prodotti dall’Unità Amministrativa. L’esito della verifica è comunicato agli organi di Ateneo anche ai fini di cui all'Art.6 comma 6 dello Statuto.

Art. 3
Tipologie di contratto

Le attività per conto terzi possono essere svolte solo dopo la stipulazione di apposito contratto tra l’Università ed il committente. Sono previste tre distinte tipologie di contratto:

A) Contratti per ricerche, consulenze o prestazioni non ricorrenti (schema-tipo "A")

Il contratto, da presentarsi all’Unità amministrativa per l’approvazione, deve indicare:

  • i contenuti dell’attività;
  • il responsabile;
  • il corrispettivo da erogare da parte del committente;
  • le modalità di pagamento;
  • le modalità, i tempi e i termini di consegna dei risultati;
  • i beni strumentali eventualmente ceduti in comodato da parte del committente;
  • la titolarità e pubblicità dei risultati.

Il responsabile scientifico dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’Unità Amministrativa.

Con il contratto devono essere contestualmente presentati due distinti documenti:

  1. allegato di specifica con la descrizione dettagliata degli aspetti tecnici e scientifici dell’attività, nonché le fasi di attuazione della medesima.
  2. tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno, all. 1) indicante:
    • nominativi del personale con rapporto di lavoro dipendente che partecipa alla ricerca con l’indicazione, da parte del responsabile della ricerca, del compenso lordo (comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali) stimato per ciascuno di essi;
    • costi stimati per acquisto e/o noleggio di beni o per servizi necessari allo svolgimento della ricerca e altri costi connessi con attività di ricerca, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione (fondi utilizzabili dal responsabile dell’attività);
    • corrispettivi stimati da destinare all’Unità amministrativa per l’uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell'attività (determinati sulla base dei costi indicati dall’Unità Amministrativa);
    • quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte, per quanto di pertinenza delle attività di ricerca (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione).
    • quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione);

B) Contratti per commesse di didattica (schema-tipo "B")

Il contratto, da presentarsi per l’approvazione all’Unità amministrativa, deve indicare:

  • l’oggetto, comprensivo dell’elenco dei corsi e dei destinatari della commessa;
  • il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);
  • il corrispettivo da erogare da parte del committente;
  • le modalità di pagamento;
  • la sede, i tempi e le modalità di svolgimento dei corsi.

Il responsabile dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’Unità amministrativa interessata.

Con il contratto devono essere contestualmente presentati i seguenti documenti:

  1. allegato di specifica contenente, per ogni corso, il dettaglio degli argomenti svolti e il nominativo del personale docente che si ipotizza essere preposto allo suo svolgimento;
  2. tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno, all. 2) indicante:
    • nominativi del personale con rapporto di lavoro dipendente che si ipotizza partecipi all’attività con l’indicazione, per ciascuno, del compenso lordo previsto (comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali);
    • costi stimati per acquisto e/o noleggio di beni o per servizi necessari allo svolgimento dell'attività e altri costi connessi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione (fondi utilizzabili dal responsabile dell’attività);
    • corrispettivi stimati da destinare all’Unità amministrativa per l’uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell'attività (determinati sulla base dei costi indicati dall’Unità Amministrativa);
    • quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte, per quanto di pertinenza delle attività di ricerca (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione).
    • quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione);

C) Contratti per prestazioni a tariffa (schema-tipo "C")

Per le prestazioni tipizzate e ricorrenti, quali p.e. analisi, controlli, tarature, ecc., l’Unità Amministrativa predispone un tariffario indicante la tipologia della prestazione e il prezzo unitario. Per ogni tipologia di attività l’Unità amministrativa determina la tariffa identificando:

  • la percentuale (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali) da ripartire tra il personale con rapporto di lavoro dipendente che partecipa allo svolgimento della prestazione;
  • la percentuale a copertura dei costi fissi identificabili, relativi allo svolgimento della prestazione;
  • corrispettivi stimati da destinare all’Unità amministrativa per l’uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell'attività (determinati sulla base dei costi indicati dall’Unità Amministrativa);
  • quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte, per quanto di pertinenza delle attività di ricerca (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione).
  • quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione);

Per le prestazioni non tipizzate e ricorrenti l’Unità Amministrativa è tenuta a determinare l’ammontare complessivo del corrispettivo della prestazione tenendo conto delle diverse voci sopraelencate.

Il committente dovrà richiedere la prestazione sottoscrivendo un apposito contratto predisposto dall’Unità Amministrativa, contenente:

  • l’indicazione della tipologia di prestazione;
  • il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);
  • il corrispettivo da erogare da parte del contraente;
  • l’indicazione se la prestazione richieda per il suo svolgimento l’acquisto di materiali o strumentazione addizionale, con l’indicazione della stima preventiva del costo o una espressa dichiarazione che questo verrà determinato solo a consuntivo.
  • le modalità di pagamento;
  • la sede, i tempi e le modalità di svolgimento;

Il responsabile dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’Unità Amministrativa, o, qualora la tipologia di attività lo consenta, un tecnico con idonea qualifica.

Con il contratto deve essere contestualmente presentata la tabella di ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno, all. 3) indicante i nominativi del personale che si ipotizza effettui la prestazione unitamente alla quota dei proventi spettante a ciascuno di essi nei limiti della percentuale indicata dal Consiglio dell’Unità Amministrativa.

Art. 4
Modifiche alla ripartizione

I contenuti delle tabelle di ripartizione del corrispettivo di cui all’art. 3, come definiti in fase di approvazione del contratto da parte del Consiglio dell’Unità Amministrativa, potranno essere modificati, per le voci di competenza, su proposta del responsabile del contratto nel corso dello svolgimento dell’attività, per adeguarli a variazioni e/o esigenze non previste nella fase iniziale. Deve comunque rimanere assicurata la copertura dei costi di utilizzazione delle attrezzature in carico all’Unità Amministrativa, la copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte, per quanto di competenza delle attività di ricerca, e il mantenimento degli importi destinati al Fondo Comune di Ateneo.

Art. 5
Stipula del contratto

I contratti di cui ai punti A) e B) dell’Art. 3 sono redatti di norma secondo lo schema-tipo, devono essere approvati dal Consiglio dell’Unità Amministrativa e sottoscritti dal Direttore della stessa e dal responsabile.

Qualora sussista l’esigenza di sottoscrivere un contratto sostanzialmente difforme dallo schema-tipo, l’Unità Amministrativa è tenuta a richiedere il parere preventivo del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto non può prevedere penali a carico dell’Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto deve espressamente rinviare, per quanto in esso non specificato, alle disposizione del presente Regolamento e del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza.

Art. 6
Documentazione e Titolarità dei risultati

Al termine dello svolgimento dell’attività, il responsabile della ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività svolta che è mantenuto agli atti da parte dell’Unità Amministrativa.

La titolarità dei risultati e il diritto al brevetto sono attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia e agli specifici Regolamenti di Ateneo. Sono garantiti all’inventore e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il committente.

Art. 7
Obbligo di riservatezza

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell’attività commissionata da terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

Art. 8
Anagrafe delle attività

E’ istituita presso l’Amministrazione centrale un’Anagrafe delle attività disciplinate dal presente regolamento.

In applicazione del 3° comma dell’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l’attività commissionata da terzi sarà resa nota attraverso la predisposizione di una relazione informativa annuale, nelle modalità concordate con il committente.

Art. 9
Compensi al Personale

Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono aboliti i limiti previsti al comma 3° dell’art.66 del DPR 382 dell’11/7/1980.

Qualora l’importo attribuito al singolo per effetto della ripartizione dell’attività svolta per conto terzi nell’anno solare superi il 70% della retribuzione lorda annua, il 25% della parte eccedente questa quota è destinato al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e al Fondo Comune di Ateneo nelle percentuali determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Norma transitoria

La disciplina di cui all'Art.9 si applica anche ai compensi derivanti da convenzioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento e non ancora incassati in tutto o in parte. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti in materia.

 

 
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