Pubblicazione telematica a cura dell'Università degli Studi di Firenze - Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5223 del 4 dicembre 2002 - Direttore responsabile: Antonella Maraviglia. Direttore: Dott. Michele Orefice. Redazione: Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze - Tel. 055 2757271 Fax 055 2756219 - http://www.unifi.it/bu/ - email: bollettino.ufficiale@adm.unifi.it
Decreto rettorale, 26 gennaio 2009, n. 123 (prot. n. 5628)
Regolamento per le elezioni studentesche.
IL RETTORE
- VISTO il Regolamento elettorale emanato con decreto rettorale n. 127 del 20 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 14 bis e 17;
- VISTA la legge regionale, 19 maggio 2008, n. 26 in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 gennaio 2009, di approvazione del Regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche;
- TENUTO CONTO delle osservazioni formulate e delle modifiche suggerite sul testo del regolamento dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 gennaio 2009;
DECRETA
E’ emanato il seguente:
Regolamento per le elezioni studentesche.
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito specificati:
- Senato Accademico;
- Consiglio di Amministrazione;
- Consigli di Facoltà;
- Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività (in appresso citato come “Comitato Sportivo”);
- Comitato Pari Opportunità;
- Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Articolo 2
Indizione
1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore da emanare almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle votazioni; da pubblicare sul sito web dell’Ateneo e delle singole Facoltà.
2. Tutte le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.
Articolo 3
Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti che risultano iscritti all’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico in cui si svolgono le elezioni.
2. Per Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Pari Opportunità, Comitato Sportivo e Consiglio territoriale degli studenti, l’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai vari corsi di studio: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta il solo elettorato attivo.
3. Per i Consigli di Facoltà l’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai relativi Corsi di Studio.
4. L’elettorato attivo è riconosciuto agli studenti che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l’elettorato passivo spetta agli studenti che risultano iscritti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature; per il Consiglio di Amministrazione l’elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.
5. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
6. Gli studenti eletti che, nel corso del loro mandato, si dimettono, o che perdono i requisiti richiesti, vengono sostituiti dagli studenti che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi dei non eletti delle rispettive liste di appartenenza; in mancanza di candidati, per la sostituzione, si attinge dalla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui al successivo articolo 19.
7. I rappresentanti degli studenti che nel corso del loro mandato conseguono il titolo di studio rimangono ancora in carica, a condizione che presentino domanda di iscrizione ad un corso di studio di livello superiore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. In caso contrario decadono e vengono sostituiti come stabilito dal comma precedente.
Articolo 4
Sistema elettorale
1. Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale di liste concorrenti.
Articolo 5
Presentazione delle liste elettorali
1. La presentazione delle liste di candidati avviene, entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, mediante il deposito della:
- dichiarazione di presentazione di lista di candidati,
- dichiarazione di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato.
2. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve contenere:
- una sigla o breve denominazione atta ad identificare la lista dei candidati;
- l’elenco dei candidati, in numero non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per le Facoltà; per gli altri Organi, il numero dei candidati può superare quello degli eligendi nella misura massima di un terzo;
- l’indicazione ed il recapito di due elettori, delegati a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, e designare i rappresentanti di lista; i delegati potranno essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione anche se concorrenti ad elezioni in più Organi;
- l’elenco e la sottoscrizione da parte di un numero di presentatori pari a:
- non meno di quindici e non più di trenta elettori per le Facoltà che hanno fino a duemila iscritti;
- da non meno di venti e non più di quaranta per le Facoltà che hanno oltre duemila e fino a cinquemila iscritti;
- da non meno di venticinque e non più di cinquanta per le Facoltà con oltre cinquemila iscritti;
- non meno di cinquanta e non più di cento elettori per gli Organi di Governo di Ateneo.
3. Per il Senato Accademico non possono essere presentati in una stessa lista candidati appartenenti ad una medesima Facoltà.
4. Ciascuno studente può firmare la presentazione di una sola lista per ciascun Organo; in caso contrario è da ritenersi valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima presso l’Ufficio Elettorale.
5. Lo studente presentato quale candidato in una lista non può figurare come sottoscrittore della lista stessa; qualora ciò si verifichi la firma di presentazione è nulla.
Articolo 6
Modalità di presentazione delle liste
1. Le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione di lista e della dichiarazione irrevocabile di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato devono avvenire in presenza di un pubblico ufficiale che si accerta dell’identità dei firmatari e ne dà certificazione; a tale funzione vengono preposti anche Uffici della Amministrazione Universitaria.
2. Oltre alla matricola ed ai dati anagrafici del singolo sottoscrittore - cognome, nome, luogo e data di nascita -, per le elezioni a base di Ateneo deve essere indicata la Facoltà o il Corso di studio di afferenza.
3. Le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione di lista e della dichiarazione di accettazione di candidatura sono consentite anche con modalità di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla relativa dichiarazione la fotocopia del libretto - tessera universitario o di altro valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, con dati anagrafici leggibili.
4. Ricorrendo alla modalità di autocertificazione, i delegati di lista presentano direttamente le dichiarazioni all’ufficio elettorale, e ne rispondono personalmente; eventuali comportamenti colposi o dolosi accertati, nel procedimento di formazione delle liste, saranno sanzionati disciplinarmente e segnalati all’autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.
Articolo 7
Controllo delle liste presentate
1. La regolarità della formazione delle liste presentate viene accertata dall’Ufficio Elettorale.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Firenze lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse universitarie per l’anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ed è in regola con il pagamento delle tasse e contributi per gli anni precedenti, nonché lo studente iscritto con esonero delle tasse.
3. Contro le decisioni dell’Ufficio Elettorale sono ammessi ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, prevista all’articolo 17, da presentare entro due giorni dalla notifica che viene fatta ad uno dei delegati di lista.
Articolo 8
Rappresentanti di lista
1. Entro e non oltre il decimo giorno antecedente le votazioni, possono essere depositate le designazioni dei rappresentanti di lista nella Commissione Centrale, nelle Commissioni di Facoltà per la propaganda elettorale e nei Seggi elettorali, nonché le designazioni degli studenti disposti a svolgere le funzioni di scrutatore ai seggi.
2. Rappresentante di lista può essere esclusivamente uno studente elettore; non può essere rappresentante di lista al seggio un candidato o un componente di Seggio; un candidato non può essere componente di Seggio.
Articolo 9
Liste dei candidati
1. L’Ufficio Elettorale, ultimato il controllo delle Liste presentate, provvede - in seduta aperta ai delegati di lista ed ai rappresentanti di lista se già designati nella Commissione Elettorale Centrale - ad assegnare mediante sorteggio il numero d’ordine alle Liste ammesse a ciascuna elezione; prioritariamente l’Ufficio assicura l’attribuzione di un medesimo numero d’ordine - in ciascuna elezione - alle liste che concorrono per tutti gli Organi.
2. La pubblicazione ufficiale delle liste dei candidati, regolarmente costituite, viene effettuata, a cura dell’Ufficio Elettorale, sui siti web dell’Ateneo e delle Facoltà e, successivamente, con l’affissione agli Albi dell’Università.
Articolo 10
Propaganda elettorale
1. In ogni Facoltà è costituita una Commissione presieduta dal Preside di Facoltà o da un suo delegato, e composta da un rappresentante per ciascuna lista di candidati.
2. Tale Commissione ha il compito di stabilire i modi di svolgimento della propaganda elettorale, in conformità alla Costituzione ed al disposto della legge, 20 giugno 1952, n. 645, l’assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l’uso delle aule per eventuali assemblee.
3. La propaganda si concluderà alle ore 13 del giorno antecedente l’inizio delle votazioni.
4. Nel decreto rettorale di indizione delle elezioni potrà essere stabilita la sospensione dell’attività didattica e le relative modalità.
Articolo 11
Numero rappresentanti da eleggere
1. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo sarà indicato nel decreto rettorale di indizione in conformità con le norme vigenti.
2. Il numero dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà è stabilito in base al numero degli elettori il cui elenco verrà pubblicato presso l’Ufficio Elettorale alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 12
Modalità di voto
1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti in tutti gli Organi ha luogo a scrutinio segreto.
2. Per ciascuna elezione, si può esprimere un solo voto di lista e voti di preferenza pari ad un terzo del numero degli eligendi, con arrotondamento per difetto ed un massimo di tre preferenze.
3. Non sono validi i voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Se l’elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso la preferenza per candidati compresi tutti in una medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
5. Se l’elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse, la scheda è nulla.
6. Se l’elettore ha prescelto più di una lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati prescelti.
7. Ove siano espressi voti di preferenza superiori al numero consentito, è valido solo il voto di lista.
Articolo 13
Seggi elettorali
1. I seggi elettorali sono costituiti presso ciascuna Facoltà in locali a ciò destinati.
2. L’assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene a cura dell’Ufficio Elettorale.
3. Ciascun seggio è costituito con provvedimento del Rettore ed è composto dal Presidente e dal Segretario, facenti parte del personale dell’Ateneo, e da 3 scrutatori, sorteggiati tra gli studenti che abbiano comunicato personalmente la disponibilità all’Ufficio Elettorale e tra gli elettori di cui all’articolo 8.
4. In caso di indisponibilità le funzioni di scrutatore possono essere attribuite a personale appartenente all’Amministrazione universitaria.
5. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre dei componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Segretario.
6. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con un solo rappresentante.
7. L’Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei delegati di lista, i rappresentanti nei vari seggi, informandone il rispettivo Presidente.
Articolo 14
Orario dei seggi elettorali
1. Il giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del Seggio elettorale si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto (schede, verbali, elenco elettori, materiale di cancelleria, ecc.).
2. I seggi – di norma - si aprono il primo giorno alle ore 9 e si chiudono alle ore 19, il secondo giorno si aprono alle ore 8.30 e si chiudono alle ore 16,00.
3. Nelle ore di chiusura dei seggi le urne e tutto il materiale elettorale - raccolto in plichi separati - vengono sigillati e controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio.
Articolo 15
Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
- la consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte dell’elettore, del libretto-tessera universitario o di un valido documento di riconoscimento (chi ne è privo non viene ammesso al voto);
- l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti;
- la consegna all’elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali;
- l’apposizione della firma dell’elettore sull’elenco degli elettori-votanti, comprovante l’avvenuta consegna delle schede elettorali nel numero previsto;
- il ritiro dell’elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene all’uopo consegnata;
- la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell’elettore;
- la riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne;
- la restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del Seggio, dopo averne annotato gli estremi sull’elenco dei votanti apponendovi anche la propria sigla.
Articolo 16
Scrutinio
1. Al termine delle operazioni di voto i Presidenti di Seggio comunicano il numero dei votanti all’Ufficio Elettorale, per l’accertamento del quorum richiesto per la validità della votazione per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, quindi dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Si procede a scrutinare le schede del Senato Accademico, poi le schede del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio Territoriale degli studenti, del Comitato Sportivo, ed infine del Comitato Pari Opportunità.
3. Nel caso non venga raggiunto il quorum per gli Organi predetti non si procede allo scrutinio delle relative schede.
4. Delle operazioni di scrutinio e dei risultati delle stesse fa fede il verbale delle operazioni del Seggio, sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti del seggio.
5. Al termine dello scrutinio i Presidenti di Seggio trasmettono all’Ufficio Elettorale, in plichi sigillati, il verbale delle operazioni del Seggio con tutto il materiale utilizzato per le operazioni di voto.
Articolo 17
Costituzione Ufficio Elettorale e Commissione Elettorale Centrale
1. Con decreto del Rettore viene costituito presso il Servizio Affari Generali dell’Università l’Ufficio Elettorale, con sede in Piazza S. Marco 4; gli Uffici di Presidenza della Facoltà possono fungere, in alcune fasi del procedimento, da Uffici Elettorali distaccati.
2. È costituita, presso il Rettorato dell’Università, una Commissione Elettorale Centrale presieduta dal Rettore o da un suo delegato, e composta da altri due docenti di materie giuridico-politiche e da due funzionari dell’Università.
3. Ai lavori della Commissione può assistere un solo rappresentante per ogni lista contraddistinta dalla medesima sigla o denominazione, anche se presente per l’elezione in più Organi.
4. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti da tutti i seggi e comunicare i risultati definitivi al Rettore.
5. La Commissione ha altresì il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi concernenti le operazioni elettorali.
6. I ricorsi vanno presentati all’Ufficio Elettorale dell’Università entro il termine di due giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono.
Articolo 18
Quorum di validità delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono valide se ha partecipato alle votazioni almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
2. La elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facoltà è valida anche se non è stato raggiunto il quorum del 10% degli elettori; in caso di mancato raggiungimento del quorum il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, con arrotondamento all’unità superiore; ferma restando comunque la presenza di 1 rappresentante nelle Facoltà con meno di 2000 iscritti, di 2 nelle Facoltà da 2000 a 5000 iscritti e 3 rappresentanti nelle Facoltà con oltre i 5000 iscritti.
3. Nel caso in cui ad una elezione concorra una sola lista, il quorum previsto è da calcolare considerando come votanti il numero corrispondente ai soli voti validi riportati dall’unica lista presente nella competizione.
Articolo 19
Eletti
1. La Commissione Elettorale Centrale, acquisiti i plichi con i verbali e tutto il materiale elettorale come trasmesso dai singoli Seggi alla chiusura delle operazioni di scrutinio, aggrega i dati dei vari seggi, e sulla base del numero dei votanti accerta la validità della votazione per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; stabilendo poi per ciascuna Facoltà il numero dei rappresentanti da eleggere in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto.
2. La Commissione Elettorale Centrale, per ciascuna elezione, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
3. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.
4. Per l’attribuzione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale di lista prima per 1, poi per 2, 3, 4, … sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti, disponendoli in una graduatoria decrescente, si scelgono quindi i più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere.
5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria; se una lista assegnataria di posti è carente di candidati, i posti eccedenti vengono attribuiti alle altre liste secondo l’ordine dei quozienti scorrendo nella graduatoria suddetta.
6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
7. La Commissione Elettorale Centrale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell’ordine di lista.
8. Il Rettore proclama gli eletti con decreto che viene pubblicato sui siti web dell’Ateneo e delle Facoltà, ed affisso all’Albo del Rettorato.
Firenze, 26 gennaio 2009
IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli