Una premessa
La normativa vigente trova applicazione soltanto con riferimento ai tirocini svolti in Italia. Questo non significa che non siano ammessi periodi di tirocinio all’estero da parte di cittadini italiani, ma piuttosto che non è possibile applicare ad essi nè l’art. 18 della Legge n. 196/97, nè il relativo decreto di attuazione. I tirocini svolti all’estero sono regolati dalla disciplina vigente nel Paese ospitante.
La procedura da seguire
L’iter da seguire è sostanzialmente simile a quello per i tirocini svolti in Italia:
- contatto con l’azienda o ente di proprio interesse;
- stipula di una convenzione o altro documento che impegni l’interlocutore estero agli adempimenti indispensabili per il successivo riconoscimento dello stage da parte dell’Ateneo;
- predisposizione del progetto di tirocinio.
La stipula della convenzione non è necessaria se lo studente non ha bisogno del riconoscimento didattico del tirocinio. In questo caso è sufficiente seguire le procedure previste dal paese ospitante.
Nel caso in cui lo studente non si affidi ad un’organizzazione in grado di provvedere a tutte le questioni burocratiche, è assolutamente consigliabile che reperisca in prima persona le informazioni relative alla:
- disciplina normativa degli stage, vigente nel paese straniero prescelto;
- normativa in materia di visto di ingresso di permesso di soggiorno presso il paese ospitante;
- disciplina relativa alla assistenza sanitaria. In proposito si suggerisce di rivolgersi alle sedi consolari o diplomatiche italiane del paese prescelto o alla ASL del luogo di residenza.
Ai fini di un eventuale riconoscimento didattico del tirocinio effettuato all’estero è necessario mettersi in contatto con i referenti per gli stage della propria Facoltà prima di qualsiasi decisione definitiva. |