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Statuto dei Lavoratori: in rettorato una bacheca con foto e documenti

Allestita da Archivio Storico e Biblioteca di Scienze Sociali

20 maggio 1970: lo Statuto dei Lavoratori è legge

"I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge".

Così recita l’articolo uno della legge n. 300 del 20 maggio 1970, riguardante le “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori.

In occasione della ricorrenza della promulgazione dello Statuto, avvenuta 56 anni fa a seguito delle lotte sindacali della fine degli anni Sessanta, l’Archivio Storico e la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Ateneo fiorentino allestiscono la bacheca antistante l’Aula Magna del rettorato, in cui sono esposti foto, documenti e pagine di quotidiani.

Viene proposto, così, un breve excursus tra documenti ed immagini per ricordare – in un contesto storico che vede la precarietà del lavoro tornata un tema di grande attualità – una data importante per la storia sindacale e per la società italiana.

Preceduto da alcune importanti norme di tutela e garanzia dei lavoratori datate 1965 e 1966, lo Statuto costituisce una svolta politica e giuridica per i diritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni di rappresentanza sindacale e da oltre mezzo secolo continua a essere elemento di tutela imprescindibile nel contesto del diritto del lavoro.

Con l’introduzione di norme sulla tutela e dignità dei lavoratori e sulla libertà e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro, i principi della Costituzione della Repubblica Italiana entravano finalmente nel quotidiano del lavoro, garantendo tutela e difesa della libertà d’opinione, contrastando la discriminazione e il licenziamento per opinioni politiche o religiose, sancendo il divieto di sorveglianza a distanza delle attività dei lavoratori.

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