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 AteneoObiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.09.2015
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L’articolo 1 della legge 12 ottobre 1993, n. 413 sancisce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale: ”I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale” (testo della legge - link a sito esterno).

Per esercitare tale diritto, docenti, ricercatori di ruolo, dipendenti e studenti dell’Ateneo possono usare il fac-simile di dichiarazione di obiezione di coscienza:

Le dichiarazioni di obiezione di coscienza devono essere compilate dall'obiettore in duplice copia. Delle due copie una sarà trattenuta mentre l'altra, opportunamente timbrata e/o controfirmata, verrà restituita all'obiettore.
Ai fini della compilazione di una statistica nazionale, l'obiettore può inviare una terza copia della sua dichiarazione di obiezione a LAV, viale Regina Margherita 177, 00198 Roma (tel 06.4461325, fax 06.4461326, email: infoatlav.it).

 
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