Contratti di ricerca Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Contratti di ricerca Art. 22 L. 240/2010 La pubblicazione legale dei documenti dell’Ateneo per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di rilevanza giuridico - probatoria è garantita attraverso l'Albo ufficiale consultabile. Albo Ufficiale