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Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

L’articolo 1 della legge 12 ottobre 1993, n. 413 sancisce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

”I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale”.

Dichiarazione di obiezione di coscienza: modalità di presentazione

Per esercitare il diritto all’obiezione di coscienza, docenti, ricercatori di ruolo, personale tecnico-amministrativo e studenti dell’ateneo possono compilare l’apposito modulo di dichiarazione.

Modalità di consegna

Le dichiarazioni devono essere presentate in duplice copia, entrambe compilate e firmate dall’obiettore:

  • una copia viene trattenuta dall’amministrazione;
  • una copia, timbrata e/o controfirmata, viene restituita all’interessato.

Invio per rilevazione statistica

È possibile inviare una terza copia della dichiarazione per finalità statistiche nazionali a:

LAV
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma
Tel. 06 4461325
Email: [email protected].