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 Terza missioneTrasferimento tecnologicoLaboratori Università e Imprese
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Laboratori Università e Imprese

ULTIMO AGGIORNAMENTO
05.01.2024
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ITA | ENG

I laboratori Università-Imprese – denominati laboratori congiunti - consentono all’Università e ai soggetti pubblici e privati di mettere in condivisione il proprio know-how e le proprie strutture di ricerca realizzando un luogo di incontro con caratteristiche nuove rispetto ai due o più istituti proponenti. I ricercatori universitari e i partner esterni lavorano congiuntamente allo sviluppo di roadmap scientifiche e tecnologiche di comune interesse e creano partenariati stabili per la partecipazione a bandi competitivi attingendo a finanziamenti per la ricerca e aumentando la potenzialità di attrarre investimenti privati.

I laboratori congiunti promuovono la formazione di giovani ricercatori e rappresentano uno strumento di trasferimento tecnologico che potrebbe portare alla diffusione/pubblicazione dei risultati della ricerca e/o alla valorizzazione degli stessi attraverso la protezione della proprietà intellettuale.

Cosa sono i laboratori congiunti

Sono laboratori di ricerca costituiti con una convenzione tra Università e soggetti pubblici o privati su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata dai soggetti interessati.

Su una specifica tematica di ricerca e sviluppo il partner esterno può proporre all’interno dell’Ateneo l’istituzione di un unico laboratorio.

Sono elementi cardine del laboratorio congiunto:

  • gli obiettivi di ricerca congiunta e le risorse umane, economiche e strumentali con cui vengono perseguiti;
  • le relazioni e le obbligazioni tra Università e i soggetti esterni limitatamente, per quanto concerne l’Università, alle risorse su cui i Dipartimenti e Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale;
  • le limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento.

I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a disposizione dal/i soggetto/i esterno/i.

I soggetti esterni interessati possono identificare una propria unità operativa in locali del laboratorio di pertinenza dei Dipartimenti o Centri partecipanti ai soli fini della realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto del laboratorio e solo per la durata degli stessi, comunque tassativamente non oltre la disattivazione del laboratorio.

Le condizioni per istituire laboratori congiunti sono dettate dal Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni, adottato dall'Università di Firenze in data 11 aprile 2018.

Come attivare un laboratorio congiunto

L’iter di istituzione prevede i seguenti passi:

  • il Responsabile Scientifico trasmette al Presidente di CsaVRI – con mail a ricercaeinnovazione(AT)unifi.it - la proposta di istituzione di un nuovo laboratorio congiunto per una valutazione preventiva da parte della Commissione competente di Ateneo. La proposta deve essere accompagnata dalla bozza di convenzione istitutiva del laboratorio congiunto (modulistica) completata con tutte le informazioni in essa richieste
  • la Commissione Laboratori congiunti esprime parere sulle richieste di nuova istituzione pervenute. L’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti restituisce il parere espresso dalla Commissione al Responsabile Scientifico
  • il/i Dipartimento/i e/o Centro/i dell’Università si esprimono in merito alla richiesta presentata dal Responsabile Scientifico e se interessati a istituire un laboratorio congiunto inviano richiesta di istituzione del nuovo laboratorio congiunto, mediante il modulo predisposto (modulistica), all’attenzione del Presidente di CsaVRI (Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario) con mail a ricercaeinnovazione(AT)unifi.it. Alla domanda di richiesta deve essere allegato l’estratto della delibera di istituzione (modulistica) del laboratorio congiunto, una per ogni Dipartimento o Centro coinvolto, come dal Regolamento. La delibera deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
    • il Dipartimento o Centro referente, gli altri Dipartimenti o Centri coinvolti se presenti
    • i soggetti esterni coinvolti e le relative deliberazioni di adesione
    • le motivazioni e le finalità
    • i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale
    • il Responsabile scientifico universitario (nel caso in cui il Laboratorio Congiunto sia costituito con una Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze, il rappresentante legale della Spin-off non può essere anche responsabile scientifico del Laboratorio congiunto)
    • la/e sede/i dove il laboratorio congiunto è istituito
    • la/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria
    • l’unità amministrativa che si farà carico della gestione amministrativo-contabile e dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza
    • i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza
    • i locali e le attrezzature previste per lo svolgimento delle attività e il soggetto che li mette a disposizione
  • il Presidente di CsaVRI inoltra la delibera a tutti i Dipartimenti e Centri dell’Università che avranno 30 giorni di tempo per formulare osservazioni/obiezioni sul laboratorio proposto
  • in caso di osservazioni/obiezioni si adotta la procedura prevista all’art. 1 comma 4 del Regolamento altrimenti il Presidente di CsaVRI invita il Dipartimento/Centro referente del laboratorio a procedere alla stipula della convezione, utilizzando lo schema-tipo predisposto (modulistica) e rispettandone gli elementi cardine indicati, fra tutti i soggetti interessati come previsto dall’art. 1 comma 5 del Regolamento. Il periodo di attività del laboratorio decorre dalla data di firma della convenzione per la durata di tre anni, rinnovabili
  • in conformità al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il Dipartimento/Centro referente è tenuto ad inviare bozza della convenzione, preventivamente alla sottoscrizione, al Direttore Generale, in qualità di Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione
  • una volta ricevuta copia della convenzione, sottoscritta dalle parti, l’UP Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti inserisce il nuovo Laboratorio nell'elenco per darne visibilità.

Monitoraggio

Le attività dei laboratori congiunti sono soggette annualmente a un monitoraggio svolto dalla Commissione Laboratori Congiunti (art. 9 del Regolamento).
Modalità e tempistiche saranno rese note annualmente dagli uffici competenti. La reiterata, omessa, compilazione del questionario costituisce grave irregolarità e può costituire causa di disattivazione del Laboratorio Congiunto.
Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi al Responsabile Scientifico e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento/Centro referente. Il monitoraggio annuale è funzionale a valutare l'impatto generato dai laboratori congiunti nei seguenti ambiti:

Economico
  • Sono stati ottenuti finanziamenti?
  • Sono stati ricevuti contributi economici per pubblicazioni e/o organizzazione di eventi?
  • L’azienda/ente partner del lab. congiunto ha (co)finanziato borse/assegni o contratti di ricerca al Dipartimento?
Scientifico
  • Sono state fatte pubblicazioni con rappresentanti di Azienda/Ente esterno come co-autori?
Trasferimento tecnologico
  • Sono stati depositati brevetti o altri diritti di proprietà industriale?
  • L'ente/azienda partner del Laboratorio Congiunto ha intrapreso iniziative /cambiamenti (organizzativi, di processo, di prodotto, ecc.) con il supporto/know-how dei ricercatori Unifi?
Occupazionale
  • Sono stati reclutati studenti/laureati UNIFI o altri Atenei dalle aziende/enti partner?
Sociale/culturale
  • Sono stati organizzati eventi con le aziende/enti partner finalizzati a creare impatto sociale/culturale/scientifico?

Come procedere al rinnovo

Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della convenzione, eventualmente rinnovabile.
Il rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionato dall’esito positivo dei monitoraggi annuali svolti dalla Commissione Laboratori Congiunti, di cui all’articolo 9 del Regolamento. L’esito del monitoraggio viene trasmesso dal Presidente di CsaVRI al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento/Centro referente. A fronte di esito positivo, il Responsabile Scientifico può procedere al rinnovo del Laboratorio Congiunto che può avvenire con scambio di lettere firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti.
Il Responsabile scientifico deve inviare al Presidente di CsaVRI, all’indirizzo ricercaeinnovazione(AT)unifi.it, la nuova convenzione o la comunicazione dell’avvenuto rinnovo.

Riferimenti normativi