Il titolo finale degli studi secondari, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, deve essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. Dalla dichiarazione di valore deve risultare che il titolo è stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all’Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto, specificando il superamento della eventuale prova di idoneità accademica, se prevista per l’accesso all’università del Paese di provenienza.
Nell’ipotesi in cui lo studente abbia conseguito il titolo al termine di un percorso scolastico complessivo inferiore a 12 anni dovrà presentare anche una certificazione accademica che attesta il superamento degli esami universitari:
La certificazione accademica degli esami sostenuti può essere sostituita da un titolo post-secondario conseguito in un istituto superiore non universitario all’estero, debitamente perfezionato dalla Rappresentanza come sopra descritto.
I documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano.
Titolo accademico valido per l’accesso ai corsi di laurea magistrale, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato.
I documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano.
Lo studente che non è in grado di produrre la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio può fare richiesta al Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche - CIMEA, sia dell'attestato di comparabilità, sia dell'attestato di autenticità del titolo. In quest'ultimo caso, lo studente dovrà comunque consegnare il titolo in originale o copia autenticata (il servizio è sospeso fino ai primi mesi del 2024, consulta il sito CIMEA).
Per richiedere la traduzione del titolo di studio, puoi rivolgerti al tribunale di zona oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui il documento è stato rilasciato. I documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano.
La legalizzazione non è prevista per i titoli conseguiti nell’Unione Europea. La legalizzazione è sostituita dall’apostilla per i diplomi conseguiti nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (link a sito esterno).