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Rinuncia, sospensione e ricongiungimento di carriera

ULTIMO AGGIORNAMENTO
05.08.2022
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In sintesi 

sintesi


La rinuncia serve allo studente che vuole chiudere la carriera in modo definitivo.

La sospensione serve a sospendere momentaneamente la carriera in concomitanza ad un’altra iscrizione a specifiche attività di studio.

L’interruzione e ricongiungimento della carriera è per chi non rinnova l’iscrizione per due o più anni accademici consecutivi, nel momento in cui riprende gli studi, è previsto il pagamento di una tassa ridotta pari a €155 per ogni anno. In caso di nascita di un figlio o gravi motivi tale beneficio si applica anche per un solo anno di interruzione.

Approfondisci

 

Rinuncia agli studi

La rinuncia agli studi è un atto formale con cui lo studente dichiara la propria volontà di interrompere gli studi. La rinuncia può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno accademico e comporta la perdita di tutti gli atti della carriera svolta fino a quel momento e il diritto a eventuali rimborsi o agevolazioni economiche. L’Università rinuncia all'importo delle tasse non pagate dallo studente.

La domanda di rinuncia agli studi deve essere presentata seguendo le indicazioni riportate nel sito

Sospensione della carriera

A) Lo studente iscritto a un corso di laurea di qualsiasi livello dell’Ateneo può chiedere di sospendere la carriera prima di iscriversi:

  • master | scuola di specializzazione | dottorato di ricerca | corso di studio dell’Accademia Militare | corso di studio di un’università estera | corso di studio in Scienze giuridiche della sicurezza L-14 (destinato all'Arma dei Carabinieri) | corso di specializzazione per il sostegno | corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “educatore professionale socio-pedagogico” (60CFU) | a corsi di studio la cui iscrizione risulti obbligatoria per effetto di disposizioni delle forze armate di appartenenza.

B) Lo studente iscritto a un dottorato dell’Ateneo deve chiedere la sospensione della carriera
per frequentare un corso di specializzazione per il sostegno.

Il periodo di sospensione della carriera:

  • ha la durata del corso al quale lo studente vuole iscriversi;
  • non pregiudica la possibilità di accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio ecc.);
  • blocca i termini della decadenza dagli studi;
  • non blocca il conteggio degli anni per il calcolo della “regolarità negli studi”.

Durante la sospensione non è possibile:

  • sostenere esami e acquisire frequenze;
  • modificare o presentare un piano di studio;
  • richiedere riconoscimenti di CFU;
  • presentare domanda di passaggio a un altro corso;
  • studiare all'estero con il programma Erasmus+;
  • presentare domanda di partecipazione ai bandi per attività di collaborazione a tempo parziale;
  • presentare domanda di trasferimento in un altro ateneo;
  • richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi;
  • usufruire di agevolazioni economiche;
  • usufruire dell’iscrizione come studente part-time;
  • laurearsi.

Tenuto conto che l’ultima legge 12 aprile 2022, n.33 - Gazzetta Ufficiale "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", in materia di compatibilità, prevede all’art.4 l’emanazione di appositi decreti del MUR per disciplinare le nuove casistiche di compatibilità/incompatibilità, anche le casistiche di sospensione della carriera potrebbero subire dei cambiamenti, in tal caso, ulteriori aggiornamenti saranno reperibili sulla pagina Iscrizione contemporanea a due corsi di formazione superiore solo dopo la pubblicazione di tali decreti.

Come richiedere la sospensione della carriera

La domanda di sospensione della carriera deve essere consegnata alla propria Segreteria studenti (il modulo SP_01 è disponibile nella pagina modulistica) prima di iscriversi al corso per cui si chiede la sospensione e ripresentata per ogni anno accademico di sospensione prima del termine ordinario delle iscrizioni.

Per ogni a.a. di sospensione è dovuto il pagamento dell’imposta bollo, della tassa regionale e di un onere amministrativo di 100€ (mediante apposito bollettino da richiedere preventivamente alla Segreterie studenti), ma non sono dovuti i contributi del corso sospeso all’Università di Firenze.

Nel caso di sospensione successiva al rinnovo di una iscrizione ordinaria, viene rimborsata la quota dei contributi pagati solo se lo studente non ha fatto atti di carriera imputati all’anno accademico di sospensione.

Riattivazione della carriera dopo la sospensione

La riattivazione della carriera sospesa deve essere richiesta dopo il conseguimento del titolo per cui si è ottenuta la sospensione o in caso di rinuncia all’iscrizione al corso.
La domanda di riattivazione della carriera deve essere consegnata alla propria Segreterie studenti (il modulo IS_03 è disponibile nella pagina modulistica).
Lo studente che riattiva la carriera deve essere in regola con i pagamenti per gli anni accademici di sospensione e deve pagare la prima rata delle tasse per l’anno accademico in corso.
Al termine del corso per cui si è chiesta la sospensione, lo studente deve riprendere l’iscrizione al corso di studio sospeso e può eventualmente richiedere il riconoscimento totale o parziale degli studi svolti durante la sospensione. Se non ci sono i requisiti per richiedere la sospensione, lo studente dovrà presentare la domanda di rinuncia agli studi pagando 100 euro per oneri amministrativi.

Interruzione degli studi e ricongiungimento della carriera  

Per interrompere gli studi non è necessario presentare una domanda: l’interruzione degli studi si verifica quando lo studente non paga per almeno due anni accademici consecutivi sia la prima che la seconda rata delle tasse.
Per la nascita o per l’adozione di ciascun figlio (fino al compimento dei tre anni del bambino) è consentita l’interruzione anche per un solo anno accademico.
Per gravi infermità prolungate certificate è consentita l’interruzione anche per un solo anno accademico.

Il periodo di interruzione degli studi:

  • può durare più anni accademici, nel rispetto dei termini di decadenza dagli studi;
  • non pregiudica la possibilità di accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario;
  • non blocca i termini della decadenza dagli studi;
  • non blocca il conteggio degli anni di corso per il calcolo della “regolarità negli studi”.

L’interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera universitaria dello studente. Durante l’interruzione non è possibile:

  • sostenere esami e acquisire frequenze;
  • modificare o presentare un piano di studio;
  • richiedere riconoscimenti di attività formative;
  • presentare domanda di passaggio a un altro corso;
  • studiare all'estero con il programma Erasmus+;
  • presentare domanda di trasferimento in un altro ateneo;
  • richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi;
  • usufruire di agevolazioni economiche;
  • usufruire dell’iscrizione come studente part-time;
  • laurearsi.

Come ricongiungere la carriera interrotta

Lo studente può richiedere il ricongiungimento della carriera consegnando alla propria Segreteria studenti il modulo IS_04 (disponibile nella pagina modulistica) insieme alla documentazione prevista e alle ricevute dei pagamenti.
Lo studente deve pagare, una quota di 155 euro per ogni anno accademico in cui non risulta iscritto. Lo studente che interrompe gli studi per gravi infermità prolungate certificate, anche per più anni accademici, deve pagare solo la marca da bollo di 16 euro per ogni anno accademico in cui non risulta iscritto. 

 
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05.08.2022
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