1. Il Corso si propone di fornire una formazione completa nelle materie giuridiche, favorendo l'acquisizione di approfondite competenze di base e specialistiche, complete e metodologicamente organizzate, idonee a far conseguire il sicuro dominio dei saperi afferenti a tutti gli ambiti dell'area giuridica (diritto costituzionale, pubblico, privato, amministrativo, commerciale, comparato, dell'Unione europea, internazionale, del lavoro, penale, processualcivile, processualpenale, storia del diritto, filosofia del diritto, economia). L'acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione, che si dovrà tradurre nella capacità di applicarle con autonomia di giudizio e abilità comunicativa, connessa anche ad un'adeguata conoscenza di base delle lingue straniere di più frequente uso nell'ambito europeo e dell'informatica giuridica.
2. I laureati del Corso conseguono la preparazione indispensabile per accedere al mondo delle professioni legali classiche, la magistratura, l'avvocatura, il notariato, le cariche dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, le carriere universitarie e della ricerca scientifica. I laureati del Corso di Laurea Magistrale, oltre ad indirizzarsi alle carriere suindicate, possono svolgere funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari diversi ambiti di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale ed europeo, in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
3. In particolare i laureati del corso sono tenuti ad acquisire e a dimostrare di possedere in modo approfondito:
a) gli strumenti tecnici fondamentali della cultura giuridica di base e specialistica nazionale, europea e internazionale, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione, alla valutazione e applicazione di principi o istituti del diritto positivo;
b) le conoscenze teoriche e storico-giuridiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva della loro evoluzione e innovazione legislativa, giurisprudenziale e amministrativa;
c) la capacità di predisporre testi giuridici (atti normativi, negoziali, processuali, amministrativi) chiari, pertinenti, ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
d) le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), comprensione, rappresentazione critica, adeguata qualificazione dei fatti giuridici e dei problemi che da essi emergono, di valutazione per affrontare problemi giuridici interpretativi applicativi ;
e) gli strumenti fondamentali per l'aggiornamento delle proprie competenze.
Requisiti di accesso ai corsi di studio
1. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza gli studenti in possesso di diploma di Scuola secondaria superiore, di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Al fine di fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione rivolto alla verifica del possesso delle caratteristiche attitudinali e delle conoscenze minime, anche linguistiche, necessarie per intraprendere gli studi giuridici, la Scuola prevede "una prova di verifica delle conoscenze in ingresso".
3. L'esito della prova non pregiudica l'iscrizione. L'effettuazione della prova con esito positivo è, tuttavia, condizione per poter sostenere gli esami di profitto. In caso di esito negativo, lo studente è tenuto ad assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi secondo le modalità previste dalla Scuola e specificate nel bando annuale istitutivo del test. Tali attività potranno essere poste in essere anche in comune congiuntamente con altri Corsi di laurea della classe o di altre classi.
4. L'esito della prova, portato a conoscenza dello studente al termine del test, non è reso pubblico e non influisce sulla carriera del medesimo. La Scuola utilizza gli esiti dei test in forma aggregata ai fini di quanto previsto art.14. I risultati in forma aggregata possono essere comunicati alle scuole di provenienza laddove ritenuto opportuno.
Articolazione delle attivita' formative ed eventuali curricula
1. Il Corso ha la durata di cinque anni.
2. Tutti gli insegnamenti sono erogati su base semestrale, a eccezione degli insegnamenti da 15 CFU, i quali sono svolti su due semestri.
3. Una parte delle ore di didattica frontale può essere impiegata dai docenti per lo svolgimento di attività seminariale, anche in forma telematica, volta in particolare all'acquisizione delle competenze di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) e d) del presente regolamento.
Le modalità di tali attività sono definite dal corso di laurea sentito il parere della commissione di cui all'art. 5, comma 2.
4. Nel rispetto delle norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea provvede ogni anno a formulare alla Scuola la proposta di programmazione dell'attività didattica nonché a discutere e approvare i programmi dei corsi di insegnamento.
5. Il Consiglio di Corso di laurea assicura che i programmi dei corsi d'insegnamento:
a) siano pubblicati sul sito della Scuola in tempo utile da consentire agli studenti di fruirne in vista dell'inizio delle lezioni e dello svolgimento degli esami di profitto;
b) siano formulati in modo chiaro e definito, per quanto riguarda gli argomenti del corso, i testi di studio da utilizzare, (con la chiara specificazione dei testi consigliati in alternativa), e gli eventuali materiali integrativi, che dovranno essere resi disponibili in modo da consentire agli studenti di fruirne in tempo utile per gli appelli di esame;
c) corrispondano, nei loro contenuti, alla intitolazione formale del corso;
d) siano adeguati alle finalità del corso, che possono essere d'introduzione allo studio del diritto, insegnamento di nozioni di base, di avvio allo studio istituzionale di un determinato ramo dell'ordinamento, approfondimento specialistico, più o meno marcatamente monografico;
e) tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva della didattica del Corso di laurea, della necessità di coordinamento all'interno delle aree scientifico-disciplinari, e tra aree vicine o comunque interferenti;
f) tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva delle finalità di ogni insegnamento, dei programmi degli altri corsi in cui eventualmente sia ripartito l'insegnamento, anche al fine di prevedere un equivalente onere di studio per gli studenti che sostengono le rispettive prove d'esame;
g) siano commisurati al numero di crediti assegnati a ciascun corso.
6. I programmi su cui gli studenti sostengono gli esami sono quelli indicati per l'anno accademico durante il quale gli esami stessi sono sostenuti, salva la possibilità degli studenti di concordare con il docente un diverso programma, già indicato in precedenti anni accademici.
7. Le attività formative sono articolate come segue:
A) Crediti relativi ad insegnamenti obbligatori
Lo studente è tenuto ad acquisire 234 CFU secondo il seguente piano di studi e con riguardo agli insegnamenti ivi compresi:
1° ANNO
- Diritto privato I - IUS/01 (9 CFU)
- Sistemi giuridici comparati – IUS/02 (9 CFU) in alternativa a Comparative Legal Systems – IUS/02 (9 CFU)
- Diritto dell'Unione europea – IUS/14 (9 CFU) in alternativa a European Union Law – IUS/14 (9) CFU)
- Istituzioni diritto romano – IUS/18 (12 CFU)
- Diritto costituzionale generale – IUS/08 (9 CFU)
- Storia del diritto medievale e moderno I – IUS/19 (12 CFU)
2° ANNO
- Diritto privato II – IUS/01 (9 CFU)
- Diritto penale I – IUS/17 (9 CFU)
- Diritto amministrativo I – IUS/10 (9 CFU)
- Diritto del lavoro – IUS/07 (15 CFU)
- Filosofia del diritto – IUS/20 (9 CFU) in alternativa a Philosophy of law
3° ANNO
- Diritto penale II – IUS/17 (9 CFU)
- Diritto processuale penale – IUS/16 (15 CFU)
- Diritto internazionale – IUS/13 (9 CFU) in alternativa a Diritto internazionale (in lingua inglese) – IUS/13 (9 CFU)
- Diritto commerciale – IUS/04 (15 CFU)
- Un insegnamento da 6 cfu a scelta sul SSD/19 o sul SSD/18:
sul SSD/19 tra "Storia del diritto II - Novecento giuridico" e "Storia del diritto II - Storia della giustizia";
sul SSD/18 tra "Diritto romano - Persone e famiglia" e "Diritto romano - Giustizia e processo".
4° ANNO
- Diritto processuale amministrativo – IUS10 (9 CFU)
- Diritto processuale civile – IUS/15 (15 CFU)
- Un insegnamento da 6 cfu a scelta sul SSD/08 tra: Diritto costituzionale: fonti del diritto e forma di governo, Diritto costituzionale: giudici, giustizia e libertà e Constitutional Law of technology (IUS/08).
- Diritto civile – IUS/01 (9 CFU)
- Economia politica – SECS-P/01 (9 CFU )
5° ANNO
- Diritto tributario – IUS/12 (9 CFU)
- Insegnamento a scelta tra Argomentazione giuridica, Informatica giuridica, Sociologia del diritto – IUS/20 (6 CFU)
- Diritto ecclesiastico – IUS/11 (6 CFU)
B) Crediti relativi ad insegnamenti facoltativi
Lo studente è tenuto ad acquisire 24 CFU relativi ad insegnamenti facoltativi offerti dal Corso di laurea nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
IUS/01 Diritto Privato – IUS/02 Diritto privato comparato - IUS/03 Diritto agrario - IUS/04 Diritto commerciale - IUS/05 Diritto dell'economia - IUS/06 Diritto della navigazione - IUS/07 Diritto del Lavoro - IUS/08 Diritto costituzionale - IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico - IUS/10 Diritto amministrativo - IUS/11 Diritto canonico e Diritto ecclesiastico - IUS/12 Diritto tributario - IUS/13 Diritto internazionale - IUS/14 Diritto dell'unione Europea - IUS/15 Diritto processuale civile - IUS/16 Diritto processuale penale - IUS/17 Diritto penale - IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità - IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno - IUS/20
Filosofia del diritto - IUS/21 Diritto pubblico comparato – MED/43 Medicina legale – SECS-P/03 Scienza delle finanze – SECS-P01 Economia politica – SECS-P02 Politica economica – SECS- P07 Economia aziendale – SECS-S03 Statistica economica
Il corso di studio suggerisce gli insegnamenti facoltativi, scelta libera dello studente, offerti dal corso di studio, che garantiscono l'approvazione del piano di studi. A ciascuno insegnamento facoltativo corrispondono 6 CFU.
Gli insegnamenti facoltativi possono essere inseriti nel piano di studio a partire dal terzo anno.
In caso di insegnamenti tra loro in alternativa presenti in settori obbligatori, è possibile per lo studente inserire tra gli insegnamenti facoltativi uno o più tra gli insegnamenti non sostenuti in tali settori.
C) Crediti relativi ad attività a scelta libera dello studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 9 CFU relativi ad insegnamenti o attività scelti tra quelli di seguito indicati.
I crediti di cui alla presente lettera possono essere acquisiti usufruendo degli insegnamenti e moduli facoltativi attivati nell'ambito del Corso di laurea magistrale o di Corsi di studio o di formazione deliberati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche su indicazione della Scuola di Giurisprudenza.
La scelta dello studente che ricada su insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea di studio o di formazione dell'Ateneo di Firenze o di altri Atenei deve essere autorizzata dal Presidente del Corso di laurea previa verifica della coerenza con le finalità formative del Corso di laurea stesso.
I crediti di cui alla presente lettera possono essere acquisiti anche mediante:
a) un tirocinio formativo o lo svolgimento di attività di ricerca presso organizzazioni, imprese, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiane o straniere, attivato secondo le modalità previste dall'Ateneo, previa presentazione di un progetto formativo da sottoporre alla verifica e all'approvazione da parte del docente a ciò delegato dalla Scuola. Il tirocinio e l'attività di ricerca svolti vengono valutati da un minimo di 6 a un massimo di 9 CFU in ragione dell'impegno (valutato in ore) richiesto allo studente;
b) la frequenza con profitto verificabile di corsi offerti da altre istituzioni, se ritenuti coerenti con il piano di studi e approvati dal Presidente del Corso di laurea.
c) la frequenza delle attività di didattica innovativa offerte dalla Scuola di Giurisprudenza alle quali sia associato il riconoscimento di cfu.
d) Mediante i corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale offerti dal dipartimento di Scienze Giuridiche.
e) Mediante la conoscenza di una lingua straniera europea (livello B2 o superiore), diversa da quella con cui sono stati acquisiti i 6 cfu obbligatori. La relativa certificazione dà diritto all'acquisizione dei suddetti CFU se sia stata rilasciata nei 4 anni antecedente alla richiesta avanzata dallo studente.
In relazione alle lettere a),c),d),e) è necessario presentare espressa richiesta di riconoscimento allegando la relativa certificazione.
Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
1. Le lezioni si svolgono secondo un calendario definito dal Consiglio della Scuola di giurisprudenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Al fine di consentire una ordinata programmazione dell'offerta formativa e assicurarne la razionalità, tenuto conto dell'esigenza di agevolare la frequenza degli studenti, di monitorare in modo continuo l'andamento dell'attività didattica, facendo emergere tempestivamente eventuali criticità, di stabilire un collegamento costante tra le istanze degli studenti e il corpo docente, è istituita una Commissione istruttoria per la didattica presieduta dal Presidente del Corso di laurea magistrale, e composta dal Presidente del Corso di studio di Scienze dei servizi giuridici, dal Presidente del Corso di laurea in giurisprudenza italiana e francese, dal Presidente del Corso di laurea in giurisprudenza italiana e tedesca, dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, da un referente per ogni settore scientifico disciplinare e dai rappresentati degli studenti. Le modalità di funzionamento della Commissione sono deliberate dal Consiglio di Corso di laurea. La Commissione, convocata dal Presidente del Corso di laurea, si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Al termine di ogni corso di insegnamento è previsto un esame di profitto. L'esame di profitto può svolgersi in forma scritta o, in forma orale, o in forma scritta e orale. L'esame in forma esclusivamente scritta non potrà consistere in un questionario a risposta sintetica. L'esame in forma scritta e orale può articolarsi sia in una prova scritta il cui superamento è condizione per l'ammissione alla prova orale, sia in una prova scritta integrata dalla prova orale.
4. Nell'ambito dei corsi di insegnamento articolati in due semestri possono essere previste prove intermedie valutative, da tenersi esclusivamente nella sessione invernale di esami. Tali prove intermedie devono riferirsi a parti del programma trattate, nel primo semestre e possono comportare lo scomputo dall'esame finale di ciò che ne è oggetto, fermo restando che in sede di esame finale è richiesta comunque la conoscenza delle nozioni di base riferibili a tali parti.
5. Modalità ed effetti di ulteriori forme di verifica nel corso dello svolgimento dell'attività didattica sono regolate dal Consiglio di Corso di laurea.
6. Le commissioni di esame sono composte secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. Gli esami non possono eccedere il numero di 30. Qualora gli insegnamenti siano suddivisi in più moduli deve essere prevista la possibilità di sostenerli in un unico esame.
8. Il calendario degli appelli di esami è proposto annualmente dal Consiglio di Corsi di laurea alla Scuola, che lo approva, in conformità con le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione.
9. Il calendario delle sessioni di laurea è proposto annualmente dal Consiglio di Corso di laurea alla Scuola, che lo approva. Il calendario è tempestivamente comunicato agli studenti a cura del Presidente della Scuola di Giurisprudenza.
Modalita' di verifica della conoscenza delle lingue straniere
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 6 CFU relativi a conoscenze di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano di livello almeno pari al B2.
2. Tali crediti possono essere acquisiti secondo le seguenti modalità:
a) sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo;
b) sulla base di certificazioni, eventualmente possedute dallo studente, rilasciate da istituti linguistici di riconosciuta fama e di diffusione internazionali, dalle quali risulti l'acquisizione del livello di conoscenza linguistica richiesto. La certificazione dà diritto all'acquisizione dei suddetti CFU solo, se è stata rilasciata nei quattro anni antecedenti la richiesta avanzata dallo studente;
c) mediante il superamento di un esame relativi a insegnamenti in lingua straniera impartiti presso Corsi di laurea coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza o presso altri Corsi di laurea dell'Ateneo;
d) mediante la partecipazione al Programma Erasmus+ o a programmi bilaterali di scambio;
e) mediante la partecipazione, durante il corso di studi, a stage presso imprese straniere nel quadro del programma Erasmus+ traineeship o nel quadro di convenzioni bilaterali stipulate dal Dipartimento o dall'Ateneo;
f) mediante lo svolgimento, durante il corso di studi, di un periodo di studio all'estero della durata di almeno tre mesi, concordato preventivamente con un professore della Scuola, e successivamente certificato dalla struttura ospite ove la ricerca è stata effettivamente svolta;
g) mediante altre modalità, riconosciute idonee da un delegato o da una commissione indicati dal Consiglio del Corso di laurea.
3. I crediti maturati secondo le modalità previste dai punti di cui al comma 2 lett. a), d) e) sono attribuiti, previa verifica d'ufficio, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dello studente. Nelle altre ipotesi è necessario presentare espressa richiesta di riconoscimento allegando la relativa documentazione.
Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 3 CFU relativi a conoscenze informatiche per giuristi. Tali CFU possono essere conseguiti:
a) superando l'esame di conoscenze informatiche per giuristi; un test computerizzato offerto agli studenti dalla Scuola;
b) presentando al Presidente del Corso di laurea richiesta per il riconoscimento della Patente europea del computer (ECDL) Full, già acquisita;
c) presentando al Presidente del Corso di laurea richiesta per il riconoscimento della Patente europea del computer (ECDL) Start al ricorre delle condizioni indicate sul sito del Sistema Informatico dell'Ateneo di Firenze.
2. I 9 CFU relativi all'attività a scelta libera sono acquisibili secondo quanto previsto all'art. 4 lettera C).
Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU
1. In conformità con l'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo, nel caso di studi, esami e titoli accademici conseguiti all'estero, il Consiglio di Corso di Laurea esamina i programmi effettivamente svolti, ai fini dell'attribuzione dei crediti nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.
2. I corsi seguiti nelle Università europee, con le quali il Dipartimento di Scienze giuridiche e la Scuola di Giurisprudenza abbiano in vigore accordi, progetti e/o convenzioni riconosciuti dal competente Ministero, sono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi, come applicati dalla Commissione per la mobilità internazionale degli studenti della Scuola.
3. Sono ammessi alla partecipazione al Programma di mobilità Erasmus+ gli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza che siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando di Ateneo, nonché di quelli specificamente stabiliti dalla Scuola di Giurisprudenza su proposta della Commissione per la mobilità internazionale degli studenti. In ogni caso, per potere presentare la candidatura al programma, è necessario che lo studente abbia già conseguito almeno 30 cfu, compresi degli esami delle materie propedeutiche di diritto privato e diritto pubblico. Gli studenti possono presentare candidature relative a sedi universitarie estere che offrono solo programmi di livello master, purchè prima della partenza abbiano conseguito tra i 150 e i 170 cfu, a seconda delle esigenze del partner. Lo stesso requisito deve applicarsi laddove lo studente intenda inserire nel learning agreement materia che appartengono ai programmi master dell'Università partner.
4. Le procedure relative alla mobilità internazionale, alla scelta della sede e degli esami da sostenere all'estero sono definite dalla Scuola di Giurisprudenza, su proposta della Commissione per la mobilità internazionale degli studenti, nel rispetto del bando di Ateneo e degli accordi che regolano i singoli scambi.
5. La conversione dei voti ottenuti all'estero è effettuata dalla Commissione per la mobilità internazionale degli studenti sulla base di una tabella da essa approvata e accessibile agli studenti.
Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticita
1. La frequenza al Corso di Laurea non è obbligatoria
2. Il Consiglio di Corso di laurea, in relazione a particolari attività formative può stabilire, sentita la Commissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, un obbligo di frequenza.
3. Il Consiglio di Corso di laurea adotta disposizioni che, per quanto possibile, facilitino gli studenti nella frequenza alle lezioni.
4. Gli esami di Diritto privato I e di Diritto costituzionale generale sono propedeutici a tutti gli altri con l'eccezione di Sistemi giuridici comparati, Storia del diritto medievale e moderno, Istituzioni di diritto romano. Il solo esame di Diritto costituzionale generale è propedeutico rispetto all'esame di Diritto dell'Unione europea.
5. Eventuali altre propedeuticità, per singoli insegnamenti, sono indicate dal Consiglio di Corso di Laurea nell'ambito della programmazione didattica.
6. L'esame sostenuto senza l'osservanza delle prescritte propedeuticità è annullato d'ufficio.
Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time
1. Il Corso di Laurea prevede la possibilità di immatricolare studenti part-time, i quali possono conseguire un numero di crediti annui compreso fra un minimo e un massimo previsti secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi dell'Università degli studi di Firenze.
2. Il Consiglio di Corso di Laurea cura l'organizzazione dei servizi didattici tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti part-time.
3. La disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti part-time è regolata dalle norme generali stabilite dall'Università di Firenze.
Regole e modalità di presentazione dei piani di studio
1. I piani di studio individuali devono essere presentati dagli studenti a partire dal terzo anno.
2. Il piano di studio individua gli insegnamenti facoltativi e le attività a scelta libera dello studente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, lett. c); comprende, inoltre, l'indicazione delle eventuali attività che saranno seguite all'estero, nel caso che lo studente si avvalga del Programma Erasmus+ o degli accordi, progetti convenzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Per l'assegnazione della prova finale il docente può richiedere allo studente l'inserimento nel piano di studio di insegnamenti o moduli corrispondenti ad un numero di CFU non superiore a 12. Ciascun docente indica annualmente gli insegnamenti richiesti per l'assegnazione della prova finale.
4. I piani di studio individuali devono essere presentati in modalità informatica alla Scuola, secondo le scadenze indicate sul sito istituzionale.
5. Qualora il piano di studi non risulti conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, la Commissione piani di studi concorda con lo studente le eventuali modifiche.
6. L'approvazione definitiva dei piani di studio viene effettuata dal Consiglio di Corso di Laurea.
7. Il piano di studi può essere modificato solo presentando, in uno degli anni accademici successivi, un nuovo piano di studi. Ha valore l'ultimo piano approvato.
Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo
1. Alla prova finale sono attribuiti 24 CFU.
2. La prova finale consiste nella predisposizione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e, nella discussione orale della stessa, che dimostri, con specifico riferimento all'insegnamento prescelto dal candidato, l'acquisizione della preparazione giuridica e delle conoscenze previste dagli obiettivi formativi del Corso di laurea, con particolare riguardo ai metodi di ricerca e alla capacità di esporre ed argomentare. L'elaborato scritto può anche essere collegato a una attività formativa o di ricerca condotta presso organizzazioni, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiani o stranieri, concordati con il docente.
3. La preparazione dell'elaborato scritto deve impegnare lo studente per un numero di ore corrispondente al numero di crediti attribuito alla prova finale.
4. Lo studente può sostenere la prova in una materia non insegnata nel Corso di Laurea, purché sia stata inserita nel piano di studi individuale.
5. In relazione al voto finale di laurea, il Consiglio di Corso di Laurea può prevedere forme di valorizzazione del curriculum dello studente. In particolare, è disposto l'aumento di un punto del voto di partenza dell'esame di laurea per ciascuna delle seguenti ipotesi:
a) se lo studente si laurea in corso (entro i 5 anni e 6 mesi dalla prima immatricolazione, entro la durata normale del corso di studio);
b) se lo studente ha partecipato a programmi di mobilità internazionale o ha acquisito almeno 12 CFU relativi a attività impartite in lingua inglese;
c) se lo studente ha conseguito almeno 5 lodi negli esami previsti dal proprio piano di studi.
Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è attivato a far data dall'anno accademico 2006-2007 per tutti gli anni di corso.
2. Con l'eccezione di quanto stabilito al capoverso successivo, in caso di trasferimento da altro Corso di laurea, della stessa classe o di altra classe, istituito presso l'Università di Firenze o altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione europea, per ogni settore disciplinare ricompreso tra quelli relativi ad insegnamenti obbligatori, i crediti acquisiti sono riconosciuti, previa verifica dei programmi, nei limiti dei crediti attribuiti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea. I crediti in eccesso sono riconosciuti, su richiesta dello studente, nell'ambito degli insegnamenti facoltativi e delle attività a scelta.
3. Nel caso di trasferimento dal Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (nuovo ordinamento) e dal Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici (vecchio ordinamento) istituito presso l'Università di Firenze, i crediti sono riconosciuti sulla base di apposite tabelle pubblicate sul sito della Scuola e dei Corsi di laurea.
4. Per la prosecuzione degli studi di studenti già iscritti a corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici previgenti, che chiedono di passare al nuovo ordinamento, si applicano le seguenti" Disposizioni relative alla facoltà di opzione degli studenti già iscritti a corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici previgenti":
a) gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche ed al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza possono completare gli studi secondo l'ordinamento ed il regolamento relativi ai suddetti Corsi di Laurea, ovvero possono optare per il passaggio al Corso di laurea Magistrale secondo le modalità disciplinate dal presente articolo;
b) la facoltà di opzione per il passaggio al Corso di Laurea Magistrale può essere esercitata secondo le modalità previste dal Manifesto degli studi dell'Università di Firenze.
c) in caso di opzione gli studenti transitano nella Laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'apposita tabella pubblicata sul sito della Scuola e dei Corsi di laurea.
d) La Commissione trasferimenti, conversioni e passaggi di corso, nominata dal Consiglio della Scuola, provvede a ricostruire la carriera degli studenti che abbiano esercitato la facoltà di opzione e a riconoscere, come crediti relativi a insegnamenti facoltativi o ad attività a scelta libera dello studente, i crediti ulteriori rispetto al criterio di corrispondenza previsto dalla tabella allegata.
e) gli studenti iscritti all'ordinamento (Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza) previgente alla riforma introdotta dal D.M. n. 509/1999 concludono il ciclo di studio nel Corso di laurea di immatricolazione. Gli studenti decaduti potranno chiedere di essere nuovamente immatricolati solo nel Corso di laurea magistrale o nel Corso di laurea triennale attivi.
Servizi di tutorato
1. Il Corso di laurea si avvale dei servizi per l'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita istituiti presso la Scuola di Giurisprudenza.
Pubblicita su procedimenti e decisioni assunte
1. Il Corso di laurea garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, anche attraverso la pubblicazione delle relative informazioni sul proprio sito (https://www.giurisprudenzamagistrale.unifi.it/); per le decisioni e le informazioni comuni a più Corsi di laurea o relative al lavoro di organi, rilevanti per il Corso di laurea ma incardinati sulla Scuola, la pubblicazione avviene sul sito della Scuola di Giurisprudenza (https://www.giurisprudenza.unifi.it/).
Valutazione della qualita'
1. Il Corso di laurea, per tutti i corsi di insegnamento e per tutti i docenti, adotta al suo interno il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti gestito dal Servizio di valutazione della didattica dell'Ateneo. I risultati di tale valutazione sono resi disponibili al docente interessato, al Presidente del Corso di laurea e al Presidente della Scuola di Giurisprudenza, in modo da poter essere utilizzati per effettuare, ove necessario, un adeguamento dei metodi e un miglioramento della qualità della didattica. Tale obiettivo è perseguito attraverso un'analisi delle criticità e l'elaborazione di azioni correttive, nelle modalità stabilite con cadenza annuale dal Consiglio di Corso di Laurea.
2. Il sistema di valutazione della qualità del Corso di Laurea è attivato in coerenza con le indicazioni e le modalità approvate dagli Organi Accademici.