In caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto ai seguenti adempimenti:
La comunicazione deve avvenire tramite email a personaledocente(AT)unifi.it.
In caso di impossibilità a inviare la richiesta e-mail è possibile telefonare ai seguenti numeri di telefono: 0552757612 - 7301 - 7306 | 7307 - 7308 - 7290 - 7294.
A seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01 il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS, la quale provvede ad inoltrarlo all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Il certificato di malattia cartaceo è accettato solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In questo caso deve essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo email personaledocente(AT)unifi.it.
La certificazione medica, deve essere prodotta anche per un solo giorno di malattia.
In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, questa deve essere giustificata mediante presentazione di una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il numero dei giorni di prognosi indicato dal medico nel certificato di malattia – sia nel caso di rilascio di un primo certificato che di quello di continuazione – decorre dal giorno nel quale è stato rilasciato il certificato stesso.
Il certificato medico attestante lo stato di infermità non dovrà contenere la diagnosi.
Nel caso in cui un dipendente sia in condizione di rientrare in servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, il medesimo deve presentare un'altra certificazione medica che, modificando i giorni di prognosi, individui un diverso termine finale della malattia e specifichi che il lavoratore è in condizione di riprendere servizio.
Il ritardo nella comunicazione o il mancato invio del certificato medico rendono priva di giustificazione l’assenza dal lavoro e comportano, di conseguenza, la relativa decurtazione stipendiale, oltre possibili sanzioni disciplinari.
Il controllo medico dell’incapacità lavorativa viene effettuato, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, anche per assenze di un solo giorno.
Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Il dipendente assente per malattia, anche se formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni lavorativi, non lavorativi e festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'ufficio del personale e opportunamente documentata.
Come previsto nel del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 17 ottobre 2017, n. 206, sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
L’art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), in tema di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, prevede che il dipendente effettui una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".
I dipendenti assenti per malattia per il periodo sopra indicato, non appena in possesso del certificato medico conclusivo del periodo, contatteranno tempestivamente l’unità di processo “Servizio prevenzione e protezione” per segnalare il loro rientro in servizio.
I dipendenti saranno convocati per effettuare una visita medica presso l’ambulatorio del medico competente. Per consentire al medico competente di rilasciare l’idoneità alla mansione, è necessario presentare la documentazione medica relativa all’assenza.
L’Amministrazione, con riferimento ai giudizi relativi alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e, se le stesse prevedono un’inidoneità alla mansione, adibisce il dipendente, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo in tal caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 del D. Lgs. n. 81/2008 cit.).
I dipendenti possono comunque esperire ricorso innanzi all’organo di vigilanza territorialmente competente contro il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo giudizio; ciò, al fine di una rivalutazione della propria idoneità alla mansione (art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008).
Infine, si riepilogano le norme che disciplinano l’assenza per malattia per i professori e i ricercatori universitari, nonché, in difetto di specifiche disposizioni, per i ricercatori a contratto.
La normativa di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disciplina:
La decurtazione di cui al comma 1 dell’art. 71 citato è effettuata nei primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Il MIUR con nota del 29 marzo 2011 ha inviato agli atenei chiarimenti sulle modalità di applicazione del citato art. 71 ai professori e ricercatori universitari: “[…] non rinvenendosi nell'ordinamento norme specifiche che prevedano un trattamento di maggior favore nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital e patologie gravi, si esprime preoccupazione per una ventilata disparità di trattamento per tale personale in regime di diritto pubblico, rispetto a quello contrattualizzato del comparto università. Al riguardo, in mancanza di richiami specifici alle tipologie di assenze in parola, si ritiene che anche nei casi invocati, ai professori e ricercatori universitari, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, sia da corrispondere il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento accessorio. Ciò, a norma del citato art. 71 della Legge n. 133 del 2008, e al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti con la manovra.”