L’Università, in attuazione dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti extra-impiego ai professori, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori, anche a contratto di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, in regime di impegno a tempo pieno.
Sono considerati retribuiti gli incarichi, anche occasionali, conferiti da soggetti pubblici e privati, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Il regolamento non si applica:
Il regolamento non si applica altresì ai professori, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori in regime di impegno a tempo definito, per i quali resta ferma la disciplina delle incompatibilità stabilita dagli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del regolamento e precisamente: “E’ fatto divieto ai docenti universitari, ivi compresi quelli in regime di impegno a tempo definito, di svolgere attività di consulenza o collaborazione all’attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.”